Ordinanza — n. 31822/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADario Todorovic ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. Il ricorso è palesemente inammissibiie per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, es- sendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione. Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cas- sazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione. Peraltro, la firma del ricorrente, risulta autenticata da difensore non cassazio- nista.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31822/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. Il ricorso è palesemente inammissibiie per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, es- sendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione. Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cas- sazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione. Peraltro, la firma del ricorrente, risulta autenticata da difensore non cassazio- nista.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TODOROVIC DARIO nato il 14/05/1982 avverso la sentenza del 23/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato-a31-~-ai4 udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 16707/2021 R.G.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Dario Todorovic ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso è palesemente inammissibiie per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, es- sendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione. Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cas- sazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione. Peraltro, la firma del ricorrente, risulta autenticata da difensore non cassazio- nista.
3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021 Il C siglíere estensore Il Presidente ricenzo P Francesco yria Ciampi dit 1.