Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31821/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to late agreement on sentencing under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31821/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant sought a sentencing agreement in the second instance after the new law came into effect. The lower court had already partially reformulated the sentence based on a prior agreement, and the defendant subsequently waived substantive arguments. The court ruled that the appeal violated the specific time limits for requesting a sentencing agreement established by the 2017 legislation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A request for a sentencing agreement made in the second instance after the entry into force of Law No. 103/2017 is inadmissible if not filed within the statutory time limits.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentencing agreement second instance appeal procedural inadmissibility Law 103/2017 waiver of merits Cassazione Roma criminal procedure motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Pertanto il ricorso risulta proposto per motivi non consentiti, a fronte di richiesta di applicazione pena concordata in appello, avanzata ex art. 599-bis cod.proc.pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
103/2017, ed è pertanto inammissibile, perché presentato in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla citata legge n.
Law No. 103/2017
art. 599-bis cod.proc.pen
Pertanto il ricorso risulta proposto per motivi non consentiti, a fronte di richiesta di applicazione pena concordata in appello, avanzata ex art. 599-bis cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASILACHE CATALIN nato il 21/05/1978 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINO Elato avviso alle parti; — udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Catalin Vasilache ricorre avverso la sentenza con la quale in data 5 marzo 2021 la Corte d'appello di Torino, sulla base di concordato fra le parti ex art. 599-bis cod.proc.pen., ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, e per il resto ha confermato, la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Torino il 14 agosto 2020 in relazione a delitto di furto tentato pluriaggravato. Il ricorso consta un unico motivo con il quale il ricorrente si duole, per vizio di motivazione, in relazione al punto concernente la corretta determinazione della pena.

2. Il ricorso è inammissibile. La pena è stata stabilita dalla Corte di merito sulla base del concordato tra le parti in ordine alla misura della stessa, in assenza di vizi di legalità della pena medesima ed a seguito di rinuncia ai motivi di merito. Pertanto il ricorso risulta proposto per motivi non consentiti, a fronte di richiesta di applicazione pena concordata in appello, avanzata ex art. 599-bis cod.proc.pen. in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 103/2017, ed è pertanto inammissibile, perché presentato in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla citata legge n. 103/2017.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021. 4t, E - 1 Consigliere stensore Il Presi en IN CANCELLERIA (Giuseppe ich) (Francesco Ciampi)