Ordinanza — n. 31818/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALilif Ahmed Adil ricorre, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo carenza di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Il ricorrente, in poche righe, si limita ad affermare che la Corte territoriale "...omette di motivare l'impugnata sentenza, limitandosi a considerare la corret- tezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena così come prospettata dalle parti" e a lamentare che "l'esame condotto, in seno alla sentenza emessa dalla Corte d'Appello, risulta sommario e carente di un'accurata disamina logico giuridica, atta a far emergere il pensiero del giudicante circa il concreto adeguamento della pena alla effettiva gravità del fatto, ai precedenti penali ed alla personalità dell'imputato".
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 546 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31818/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla luce di ciò - si legge in ricorso- non sarebbe stato assolto l'obbligo di cui all'art. 546 cod. proc. pen. I motivi in questione, pertanto, non si coniugano alla enunciazione di specifi- che richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomenta- zioni poste a base della decisione impugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità. La motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legittimità.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LILIF AHMED ADIL nato il 07/08/1980 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; th. N. 16634/2021 R.G.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Lilif Ahmed Adil ricorre, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo carenza di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Il ricorrente, in poche righe, si limita ad affermare che la Corte territoriale "...omette di motivare l'impugnata sentenza, limitandosi a considerare la corret- tezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena così come prospettata dalle parti" e a lamentare che "l'esame condotto, in seno alla sentenza emessa dalla Corte d'Appello, risulta sommario e carente di un'accurata disamina logico giuridica, atta a far emergere il pensiero del giudicante circa il concreto adeguamento della pena alla effettiva gravità del fatto, ai precedenti penali ed alla personalità dell'imputato".
Alla luce di ciò - si legge in ricorso- non sarebbe stato assolto l'obbligo di cui all'art. 546 cod. proc. pen. I motivi in questione, pertanto, non si coniugano alla enunciazione di specifi- che richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomenta- zioni poste a base della decisione impugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità. La motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legittimità.
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021 Il Presi ente DEPOSITATA Francesco M ria Ciampi CAN