Ordinanza — n. 31817/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARoberto Ruggeri ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione alla ritenuta responsabilità quanto alla qualificazione giuridica del fatto, ritenendo che si tratti di fatto storico riconducibile alla fattispecie di reato di cui all'art. 624 cod. pen. e non a quello p. e p. dall'art. 624bis cod. pen., essendo stato perpetrato il furto nella parte esterna coperta da tettoia dell'immobile abitato dalla persona ofefsa, che non può qualificarsi privata dimora, e all'applicata recidiva. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624 cod. pen, art. 624bis cod. pen; Ordinanza — n. 31817/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare, nel ritenere il ripostiglio ove è stato operato il furto privata dimora, si pronunciano nel solco della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di "privata dimora" i luoghi che hanno le caratteristiche proprie dell'abitazione o nei quali si svolgono atti della vita privata in modo riservato e con preclusione dell'accesso a terzi (così ex multis Sez. 4, n. 32245 del 20/06/2018, D'Antonio, Rv. 273458).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGERI ROBERTO nato a IGLESIAS il 22/08/1964 avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 16620/2021 R.G.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Roberto Ruggeri ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione alla ritenuta responsabilità quanto alla qualificazione giuridica del fatto, ritenendo che si tratti di fatto storico riconducibile alla fattispecie di reato di cui all'art. 624 cod. pen. e non a quello p. e p. dall'art. 624bis cod. pen., essendo stato perpetrato il furto nella parte esterna coperta da tettoia dell'immobile abitato dalla persona ofefsa, che non può qualificarsi privata dimora, e all'applicata recidiva. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare, nel ritenere il ripostiglio ove è stato operato il furto privata dimora, si pronunciano nel solco della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di "privata dimora" i luoghi che hanno le caratteristiche proprie dell'abitazione o nei quali si svolgono atti della vita privata in modo riservato e con preclusione dell'accesso a terzi (così ex multis Sez. 4, n. 32245 del 20/06/2018, D'Antonio, Rv. 273458).
E tale era il ripostiglio ove è stato possibile accedere solo scavalcando il recinto dell'abitazione della persona offesa.
3. Manifestamente infondato, nella sua assoluta genericità, è il secondo mo- tivo di ricorso. In appello l'odierno ricorrente aveva lamentato l'eccessività della -pena e la Corte territoriale, con motivazione logica e congrua, ha ritenuto - richiamando l'art. 133 cpv. n. 2 cod. pen. e la personalità dell'imputato, il quale può ritenersi stabilmente dedito al crimine, alla luce delle sue sette condanne per furto, oltre che per ricettazione e per violazione della normativa sugli stupefacenti- di confer- cte..9c mare la pena irrogata in primo grado, mostrando di avereyuna concreta verifica in N. 16620/2021 R.G. ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delin- quere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati profili di censura.
Va ricordato, infatti, che secondo il dictum di questa Corte di legittimità, l'ap- plicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere di fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare ia maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Cfr. Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro, Rv. 265684).
4. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021 Il ;F s