Ordinanza — n. 31816/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACimpoesu Cosmin Alexandru ricorre, a mezzo del proprio difensore, av- verso la sentenza in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione alla man- cata ritenuta prevalenza delle pur concesse circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 69 cod. pen; Ordinanza — n. 31816/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Un., n. 10713 del 25/02/2010, Con- taldo, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell'8/6/2017; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Montanino Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298). E nel giudizio ex art. 69 cod. pen., così come nella determinazione, in misura inferiore a quella massima consentita dalla legge, della riduzione di pena dovuta al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può valorizzare anche i precedenti penali relativi a reati de- penalizzati o estinti, trattandosi di fattispecie che rimangono significative di una predisposizione dell'imputato a violare la legge penale (cfr.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIMPOESU COSMIN ALEXANDRU nato il 02/11/1995 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;N. 16615/2021 R.G.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Cimpoesu Cosmin Alexandru ricorre, a mezzo del proprio difensore, av- verso la sentenza in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione alla man- cata ritenuta prevalenza delle pur concesse circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. La Corte territoriale ha dato atto con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune dal denunciato vizio di legittimità- di avere valutato che, che il prevenuto è gravato di un precedente penale specifico costituito da una condanna emessa in data 6.10.2015 per il reato di tentato furto aggravato commesso il 26.6.2015, rispetto al quale il reato oggi contestato appare una evidente reiterazione e quindi una rinnovata e per ciò stesso accentuata peri- colosità sociale.
In particolare, la presenza di un precedente specifico esclude - secondo la logica motivazione del provvedimento impugnato- la possibilità di rico- noscere le attenuanti generiche e di valutarle, come richiesto, prevalenti sulle ag- gravanti contestate. La sentenza impugnata si colloca pertanto nell'alveo del consolidato e con- divisibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di- screzionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la solu- zione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adegua- tezza della pena irrogata in concreto (Sez.
Un., n. 10713 del 25/02/2010, Con- taldo, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell'8/6/2017; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Montanino Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298). E nel giudizio ex art. 69 cod. pen., così come nella determinazione, in misura inferiore a quella massima consentita dalla legge, della riduzione di pena dovuta al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può valorizzare anche i precedenti penali relativi a reati de- penalizzati o estinti, trattandosi di fattispecie che rimangono significative di una predisposizione dell'imputato a violare la legge penale (cfr.
Sez. 5, n. 45423 del 6/10/2004, Mignogna ed altri, Rv. 230579).N. 16615/2021 R.G.
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma