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Ordinanza — n. 31815/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31815/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31815/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Cepraga Maricel Iulian e Tansanu Daniel Iulian ricorrono, a mezzo del co- mune difensore di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe lamentando vizio moti- vazionale e violazione di legge in punto di mancata applicazione dell'art. 131bis cod. pen. e, per quanto riguarda il solo Cepraga, vizio motivazionale in punto di ritenuta equivalenza della pur dequalificata recidiva. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 131bis cod. pen; Ordinanza — n. 31815/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto al Cepraga, la Corte territoriale ha ritenuto che, pur non essendo configurabile, nel caso di specie, a carico dello stesso, un'ipotesi di recidiva reite- rata, alla luce della avvenuta unificazione, ex. art. 81 cpv cod. pen., dei suoi due precedenti reati con sentenza resa dal Gup di Acqui Terme il 14.11.2012, è co- munque sussistente, a suo carico, una recidiva specifica che giustifica il giudizio di equivalenza, operato dal primo giudice, fra le concesse circostanze attenuanti e l'aggravante in esame, anche alla luce della specifica capacità e dimestichezza criminale dimostrata dall'imputato nella commissione del reato per cui si procede.

Parole chiave

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furto aggravato recidiva nell'infrazione altri reati furti connessi favoreggiamento procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

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art. 131bis cod. pen
Cepraga Maricel Iulian e Tansanu Daniel Iulian ricorrono, a mezzo del co- mune difensore di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe lamentando vizio moti- vazionale e violazione di legge in punto di mancata applicazione dell'art. 131bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CEPRAGA MARICEL IULIAN nato il 01/03/1988 TANSANU DANIEL IULIAN nato il 17/10/1988 avverso la sentenza del 15/10/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 16580/2021 RG.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Cepraga Maricel Iulian e Tansanu Daniel Iulian ricorrono, a mezzo del co- mune difensore di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe lamentando vizio moti- vazionale e violazione di legge in punto di mancata applicazione dell'art. 131bis cod. pen. e, per quanto riguarda il solo Cepraga, vizio motivazionale in punto di ritenuta equivalenza della pur dequalificata recidiva. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I ricorsi sono inammissibili. Ed invero il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha argomentata- mente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità con il rilievo che uno dei due precedenti reati commessi dal Cepraga è della stessa indole di quello per il quale si procede e, in ogni caso, anche per il Tansanu, che il valore della merce sottratta non è modesto, anche se suddiviso a metà (90 euro a testa) e che le modalità operative poste in essere dai due imputati, per la com- missione del reato in oggetto, denotano una loro spiccata abilità/propensione cri- minale in quanto attuate attraverso uno schema evidentemente architettato in maniera doviziosa (sostituzione dei codici a barre di due confezioni di mulinelli per canne da pesca, e relative canne, con quelli applicati a omologhi prodotti di più modesto valore) e idoneo, in concreto, a trarre in inganno la parte offesa attra- verso il pagamento di un importo 'formalmente" corretto.

A fronte delle modalità attuative della condotta in esame e della capacità cri- minale dimostrata da entrambi i correi nella commissione del reato per cui si pro- cede non assumono, di per sé, rilievo dirimente - secondo la logica motivazione della Corte territoriale- lo stato di incensuratezza di Tansanu e il dedotto inseri- mento di entrambi gli imputati nel tessuto sociale trattandosi di soggetti che, pur provvisti di redditi lavorativi, non esitavano a 'pianificare e a commettere la con- dotta delittuosa in esame dimostrando, in siffatta maniera, una spiccata propen- sione criminale non dettata, evidentemente, dalla necessità di reperire i mezzi necessari per il loro sostentamento.

La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della con- dotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del N. 16580/2021 RG. pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). E anche del prin- cipio secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "ratio punendi"), poiché è la stessa previsione normativa a considerare il "fatto" nella sua dimensione "plurima", secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli seg- menti in cui esso si articola (cfr.

Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262).

3. Quanto al Cepraga, la Corte territoriale ha ritenuto che, pur non essendo configurabile, nel caso di specie, a carico dello stesso, un'ipotesi di recidiva reite- rata, alla luce della avvenuta unificazione, ex. art. 81 cpv cod. pen., dei suoi due precedenti reati con sentenza resa dal Gup di Acqui Terme il 14.11.2012, è co- munque sussistente, a suo carico, una recidiva specifica che giustifica il giudizio di equivalenza, operato dal primo giudice, fra le concesse circostanze attenuanti e l'aggravante in esame, anche alla luce della specifica capacità e dimestichezza criminale dimostrata dall'imputato nella commissione del reato per cui si procede.

Il motivo proposto sul punto, dunque, è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata si colloca nell'alveo del consolidato e condivisibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relati-ve al giudizio di com- parazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motiva- zione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equiva- lenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Un., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell'8/6/2017; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Montanino Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298).

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo.N. 16580/2021 RG.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma