Ordinanza — n. 31814/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFlorin Ciurar ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Perugia, in data 23 novembre 2020, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale perugino 1'8 giugno 2020 in relazione a delitti di furto (consumato o tentato) in abitazione e di evasione dagli arresti donniciliari, a lui contestati ai capi 1, 2, 3 e 4.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 31814/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In secondo luogo, attesa l'irrilevanza delle dichiarazioni (peraltro solo parzialmente) ammissive del Ciurar arrestato in flagranza e considerata la sua condotta successiva (gli episodi di evasione) come chiarito nella sentenza impugnata, si ricorda che, con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIURAR FLORIN nato il 21/05/1977 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE IPAVICH; J
RITENUTO IN FATTO
1. Florin Ciurar ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Perugia, in data 23 novembre 2020, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale perugino 1'8 giugno 2020 in relazione a delitti di furto (consumato o tentato) in abitazione e di evasione dagli arresti donniciliari, a lui contestati ai capi 1, 2, 3 e 4.
2. Il ricorrente articola due motivi di doglianza. Con il primo motivo lamenta promiscuamente violazione di legge in riferimento alla mancata derubricazione del tentativo di furto di cui al capo 1 nell'ipotesi di desistenza volontaria non punibile, atteso che la persona offesa interruppe l'azione furtiva avendo percepito la presenza della persona offesa all'interno dell'abitazione. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche a fronte della pacifica ammissione degli addebiti da parte del Ciurar e delle sue disagiate condizioni di vita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. Invero, in primo luogo, la Corte di merito chiarisce che nella specie la desistenza dell'autore è intervenuta a causa di fattori esterni (la ritenuta presenza della persona offesa nell'appartamento); ed è noto che, in tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, la decisione, rispettivamente, di interrompere l'azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l'evento deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni. (Sez. 3 - , Sentenza n. 17518 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 275647).
In secondo luogo, attesa l'irrilevanza delle dichiarazioni (peraltro solo parzialmente) ammissive del Ciurar arrestato in flagranza e considerata la sua condotta successiva (gli episodi di evasione) come chiarito nella sentenza impugnata, si ricorda che, con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr.
Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).
3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021. Il Consigli