Ordinanza — n. 31813/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALuca Pulvirenti ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catania, in data 15 dicembre 2020, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Catania il 15 novembre 2018 in relazione al delitto di furto in luogo di privata dimora con violenza sulle cose, contestato come commesso il 17 marzo 2018. Il ricorso consta di due motivi. Con il primo, l'esponente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del luogo ove sarebbe avvenuto il furto come "luogo di privata dimora": trattavasi, secondo il ricorrente, di un cantiere edile, per tale dovendosi intendere l'appartamento in fase di ristrutturazione nel quale sarebbe avvenuto l'accesso, essendo lo stesso accessibile da terzi senza consenso del titolare, nonchè soggetto esclusivamente ad attività di sorveglianza, e non potendosi prevedere la presenza di persone o lo svolgimento delle normali attività umane all'interno dello stesso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31813/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la configurabilità del dolo riferito proprio alla nozione di privata dimora, sul quale la Corte di merito nulla ha osservato.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULVIRENTI LUCA nato a CATANIA il 23/03/1990 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
RITENUTO IN FATTO
1. Luca Pulvirenti ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catania, in data 15 dicembre 2020, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Catania il 15 novembre 2018 in relazione al delitto di furto in luogo di privata dimora con violenza sulle cose, contestato come commesso il 17 marzo 2018. Il ricorso consta di due motivi. Con il primo, l'esponente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del luogo ove sarebbe avvenuto il furto come "luogo di privata dimora": trattavasi, secondo il ricorrente, di un cantiere edile, per tale dovendosi intendere l'appartamento in fase di ristrutturazione nel quale sarebbe avvenuto l'accesso, essendo lo stesso accessibile da terzi senza consenso del titolare, nonchè soggetto esclusivamente ad attività di sorveglianza, e non potendosi prevedere la presenza di persone o lo svolgimento delle normali attività umane all'interno dello stesso.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la configurabilità del dolo riferito proprio alla nozione di privata dimora, sul quale la Corte di merito nulla ha osservato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e propositivo di una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito. La censura articolata dal ricorrente con il primo motivo si pone in contrasto con il dictum della sentenza a Sezioni Unite D'Amico (Sez. U, Sentenza n. 31345 del 23/03/2017): l'impugnata pronunzia, nel ricollegarsi alla prefata sentenza apicale, ricorda che nella specie sono configurabili gli indefettibili elementi della nozione di "privata dimora", ossia:
a) l'utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere) in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne, ed è certo che poco è a dirsi circa la riconducibilità a tale forma di utilizzo della nozione di "appartamento", quand'anche in corso di ristrutturazione: come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, la presenza umana presso il medesimo era riferibile, invero, tanto al proprietario - il quale, sebbene non in via stabile, vi accedeva per verificare l'avanzamento dei lavori, come dallo stesso affermato nel corso del giudizio - quanto a chi vi eseguiva i lavori di ristrutturazione;
b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità: in tal senso chiarisce la Corte di merito che il derubato si recava quotidianamente a verificare l'andamento dei lavori;
c) c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare: la riservatezza del luogo, che costituisce il principale canone interpretativo della nozione di "privata dimora", è ben chiarita dalla Corte etnea, che fa riferimento allo ius excludendi alios nella specie sicuramente sussistente. Non ha pregio neppure il secondo motivo di ricorso, avuto riguardo alla tipologia del luogo ove è stata posta in essere la condotta criminosa ed atteso che certamente può parlarsi nella specie della cosciente volontà e rappresentazione, da parte del soggetto attivo, degli elementi oggettivi del reato, ivi compresa la natura e le caratteristiche del luogo ove egli accedeva per porre in essere la condotta furtiva.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021. Il Consigl