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Ordinanza — n. 31812/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31812/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31812/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Massimo Covella propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Ancona, 1'8 maggio 2017, ha parzialmente riformato previa esclusione dell'aggravante ex art. 625 n. 4 cod.pen., e nel resto ha confermato, la sentenza emessa in data 18 marzo 2016 dal Tribunale di Pesaro che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il concorso in furto pluriaggravato di una somma di denaro. Il Covella formula due motivi di lagnanza Con il primo motivo censura, per violazione di legge e vizio di motivazione, il diniego dell'attenuante del ravvedimento post delictum, non riconosciuta pur a fronte dell'integrale risarcimento della somma rubata alla parte civile costituita, anteriormente al giudizio. Con il secondo motivo lamenta, sempre per violazione di legge e vizio di motivazione, il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31812/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto al mancato riconoscimento della definizione del giudizio di bilanciamento tra circostanze con prevalenza delle attenuanti generiche, la recidiva contestata al Covella (ex art. 99, comma 4, cod.pen.) ne impedisce la concessione, a mente dell'art. 69, comma 4, dello stesso codice. A parte ciò, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Parole chiave

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ripristino dello stato precedente restituzione dell'assistenza sociale recidiva nell'infrazione attenuazione della pena restituzione della garanzia revisione della sentenza penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COVELLA MASSIMO nato a GIOIA DEL COLLE il 27/11/1973 avverso la sentenza del 08/05/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Massimo Covella propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Ancona, 1'8 maggio 2017, ha parzialmente riformato previa esclusione dell'aggravante ex art. 625 n. 4 cod.pen., e nel resto ha confermato, la sentenza emessa in data 18 marzo 2016 dal Tribunale di Pesaro che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il concorso in furto pluriaggravato di una somma di denaro. Il Covella formula due motivi di lagnanza Con il primo motivo censura, per violazione di legge e vizio di motivazione, il diniego dell'attenuante del ravvedimento post delictum, non riconosciuta pur a fronte dell'integrale risarcimento della somma rubata alla parte civile costituita, anteriormente al giudizio. Con il secondo motivo lamenta, sempre per violazione di legge e vizio di motivazione, il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Ed invero, quanto alla restituzione della somma rubata, essa non è stata frutto di una spontanea o volontaria deliberazione del Covella (e del suo correo Antonio Bembo), ma è conseguita al ritrovamento della somma rubata sulla persona dei due autori del furto in seguito a perquisizione: ed è corretto quanto affermato nella sentenza impugnata in ordine alla necessità che la restituzione sia frutto del ravvedimento dell'autore del reato (in termini pertinenti si veda Sez. 2, Sentenza n. 3720 del 15/02/1990, Rv. 183718).

Quanto al mancato riconoscimento della definizione del giudizio di bilanciamento tra circostanze con prevalenza delle attenuanti generiche, la recidiva contestata al Covella (ex art. 99, comma 4, cod.pen.) ne impedisce la concessione, a mente dell'art. 69, comma 4, dello stesso codice. A parte ciò, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021. Il Consiglier estensore Il Pr ente