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Ordinanza — n. 31811/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31811/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31811/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Giuseppe Lanzieri ricorre avverso la sentenza con la quale in data 21 settembre 2020 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Macerata il 9 luglio 2018 in relazione a delitto di furto tentato pluriaggravato. Il ricorso consta di un unico motivo in cui si denuncia vizio di motivazione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31811/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, oltre ad essere del tutto generico, è inammissibile in quanto personalmente sottoscritto dall'interessato e non dal suo difensore, in contrasto con quanto stabilito espressamente dall'art. 613, comma 1, cod.proc.pen. così come modificato dall'art. 63 della legge 23 giugno 2017, n. 103 (disposizione, quest'ultima, entrata in vigore il 3 agosto 2017).

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale oltraggio alla corte altri capi d'accusa risarcimento per atto illecito
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZIERI GIUSEPPE nato a TORRE ANNUNZIATA il 06/10/1962 avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle partii) udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giuseppe Lanzieri ricorre avverso la sentenza con la quale in data 21 settembre 2020 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Macerata il 9 luglio 2018 in relazione a delitto di furto tentato pluriaggravato. Il ricorso consta di un unico motivo in cui si denuncia vizio di motivazione.

2. Il ricorso, oltre ad essere del tutto generico, è inammissibile in quanto personalmente sottoscritto dall'interessato e non dal suo difensore, in contrasto con quanto stabilito espressamente dall'art. 613, comma 1, cod.proc.pen. così come modificato dall'art. 63 della legge 23 giugno 2017, n. 103 (disposizione, quest'ultima, entrata in vigore il 3 agosto 2017).

3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021. Il Consigliere stensore Il Presidente