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Ordinanza — n. 31810/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31810/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31810/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sergio Marini ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Ancona, in data 5 novembre 2020, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Ascoli Piceno il 5 febbraio 2019 in relazione al delitto di furto aggravato di energia elettrica. Il ricorso consta di due motivi. Con il primo si denuncia il vizio di motivazione circa la commissione del reato da parte del Marini, giudicata non adeguatamente provata, ben potendo la manomissione essere stata perpetrata da altre persone. Con il secondo motivo, dedotto congiuntamente per vizio di motivazione e violazione di legge, si censura la contestata aggravante della violenza sulle cose, consistita nell'applicazione i due morsetti a monte del contatore.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31810/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso consta di due motivi. Con il primo si denuncia il vizio di motivazione circa la commissione del reato da parte del Marini, giudicata non adeguatamente provata, ben potendo la manomissione essere stata perpetrata da altre persone. Con il secondo motivo, dedotto congiuntamente per vizio di motivazione e violazione di legge, si censura la contestata aggravante della violenza sulle cose, consistita nell'applicazione i due morsetti a monte del contatore.

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici risarcimento per atto illecito abuso di impianti di telecomunicazioni sottrazione di energia reati seriali materiale elettrico e apparecchiature radio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINI SERGIO nato a ASCOLI PICENO il 27/11/1953 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

1. Sergio Marini ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Ancona, in data 5 novembre 2020, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Ascoli Piceno il 5 febbraio 2019 in relazione al delitto di furto aggravato di energia elettrica. Il ricorso consta di due motivi. Con il primo si denuncia il vizio di motivazione circa la commissione del reato da parte del Marini, giudicata non adeguatamente provata, ben potendo la manomissione essere stata perpetrata da altre persone. Con il secondo motivo, dedotto congiuntamente per vizio di motivazione e violazione di legge, si censura la contestata aggravante della violenza sulle cose, consistita nell'applicazione i due morsetti a monte del contatore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e propositivo di una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito. La censura articolata dal ricorrente con il primo motivo si pone in contrasto con l'indirizzo pacificamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multís Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

A fronte di ciò, la sentenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, atteso che è esente da censure esperibili in questa sede la valutazione logica della Corte di merito circa la riferibilità soggettiva della condotta al Marini, unico soggetto concretamente interessato alla fruizione abusiva di energia elettrica, nonché persona che dimorava da molti anni nell'abitazione e fruitrice dell'energia elettrica ivi irrogata era, quanto meno, necessariamente concorrente del reato. Quanto all'aggravante della violenza sulle cose, si ricorda in primo luogo che in tema di furto di energia elettrica, l'aggravante della violenza sulle cose - prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. - è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo (Sez. 4, Sentenza n. 5973 del 05/02/2020, Rv. 278438).

Si ricorda poi che sussiste l'aggravante della violenza sulle cose ogniqualvolta il soggetto, per commettere il reato, fa uso di energia fisica diretta a vincere, anche solo immutandone la destinazione, la resistenza che la natura o la mano dell'uomo hanno posto a riparo o difesa della cosa altrui (Sez. 5, Sentenza n. 53984 del 26/10/2017, Amoroso, Rv. 271889): in tale nozione rientra anche la condotta oggetto di addebito, quand'anche essa fosse diversamente ricostruita nei sensi proposti dal ricorrente.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021. Il Consigliere tensore Il Presid nte (Giusepp ich) (Fr