Ordinanza — n. 31809/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IABarbara Guidi ricorre avverso la sentenza in epigrafe deducendo violazio- ne di legge e vizio motivazionale in relazione alla risposta fornita dalla Corte ter- ritoriale sulla corretta declaratoria di irreperibilità dell'odierno ricorrente e sull'utilizzabilità dell'accertamento etilometrico. . Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31809/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua generi- cità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamen- to dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplici- tazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDI BARBARA nato a ANCONA il 28/03/1979 avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; -t N. 16525/2021 RG.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Barbara Guidi ricorre avverso la sentenza in epigrafe deducendo violazio- ne di legge e vizio motivazionale in relazione alla risposta fornita dalla Corte ter- ritoriale sulla corretta declaratoria di irreperibilità dell'odierno ricorrente e sull'utilizzabilità dell'accertamento etilometrico. . Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Ritiene il Collegio che i motivi siano inammissibili in quanto .kricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa se- de, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua generi- cità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamen- to dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplici- tazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motiva- te, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparente- mente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608).N. 16525/2021 RG.
3. Il ricorso, in concreto, non sì confronta adeguatamente con la motivazio- ne della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento impugnato la tesi oggi riproposta, evidenziando come il motivo sull'irreperibilità apparisse infondato in quanto, alla luce delle risultanze del verbale del 5.6.2017, non vi è stata ordinanza di irreperibilità, ma è stata disposta la notifica ex art. 161 co 4 c.p.p. al difensore che, presente all'udienza, ha accettato la notifica stessa prendendo nota dell'udienza di rinvio, finalizzata al rispetto dei termini a comparire.
La difesa, nel suo argomentare, trascura il disposto secondo cui, in ipotesi di inidoneità del domicilio, le ricerche non devono essere disposte, ope- rando l'art. 161 co 4 c.p.p. che prevede la notifica al difensore per l'imputato. E quanto all'inutilizzabilità dell'alcooltest era già stato rilevato come il motivo in questione fosse generico e, già per questo, inammissibile, peraltro risultando prova documentale in cui si dà atto degli avvisi di legge e della rinuncia dell'im- putata alle facoltà in merito all'assistenza difensiva.
4. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria del- la prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della ma- nifesta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e pre- clude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era matura- ta successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffo- ni, rv. 256463).
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorren- te al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.N. 16525/2021 RG.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 14 lugli