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Ordinanza — n. 31808/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31808/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31808/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Luigi Bongiorno e Filippo Marco Storniolo propongono ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Catania, il 12 novembre 2020, ha confermato la sentenza emessa in data 18 gennaio 2016 dal Tribunale etneo che li aveva condannati alla pena di giustizia per delitti di concorso in furto continuato pluriaggravato di due autovetture. Il Bongiorno ne chiede l'annullamento articolando un unico motivo di doglianza, per violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al diniego delle attenuanti generiche, ritenuto ingiustificato. Lo Storniolo formula in sostanza due motivi di lagnanza Con il primo motivo censura, sempre per violazione di legge e vizio di motivazione, il diniego delle attenuanti generiche. Con il secondo denuncia vizio di motivazione con riguardo alla contestazione in fatto della continuazione tra le diverse violazioni, non adeguatamente argomentata.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 31808/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza. Ed invero, quanto al diniego delle attenuanti generiche, a fronte della pertinente motivazione della sentenza impugnata - basata sulla pericolosità sociale dimostrata dagli odierni ricorrenti, entrambi gravati da precedenti penali specifici -, si rammenta che al riguardo il giudice del merito esprime un giudizio fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr.

Parole chiave

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altri reati criminalità persistente recidiva nell'infrazione infrazioni uniche e continuate sanzioni pecuniarie continuazione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BONGIORNO LUIGI nato a CATANIA il 12/06/1983 STORNIOLO FILIPPO MARCO nato a CATANIA il 29/12/1988 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Luigi Bongiorno e Filippo Marco Storniolo propongono ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Catania, il 12 novembre 2020, ha confermato la sentenza emessa in data 18 gennaio 2016 dal Tribunale etneo che li aveva condannati alla pena di giustizia per delitti di concorso in furto continuato pluriaggravato di due autovetture. Il Bongiorno ne chiede l'annullamento articolando un unico motivo di doglianza, per violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al diniego delle attenuanti generiche, ritenuto ingiustificato. Lo Storniolo formula in sostanza due motivi di lagnanza Con il primo motivo censura, sempre per violazione di legge e vizio di motivazione, il diniego delle attenuanti generiche. Con il secondo denuncia vizio di motivazione con riguardo alla contestazione in fatto della continuazione tra le diverse violazioni, non adeguatamente argomentata.

2. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza. Ed invero, quanto al diniego delle attenuanti generiche, a fronte della pertinente motivazione della sentenza impugnata - basata sulla pericolosità sociale dimostrata dagli odierni ricorrenti, entrambi gravati da precedenti penali specifici -, si rammenta che al riguardo il giudice del merito esprime un giudizio fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr.

Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Quanto alla continuazione fra le violazioni, è di tutta evidenza che la contestazione in fatto della continuazione è connessa con il fatto che la condotta furtiva ha avuto ad oggetto due diverse autovetture; la quantificazione dell'aumento di pena non è affetta da manifesta illogicità e non è quindi censurabile in questa sede: la pena del resto è stata confermata in termini rientranti ampiamente nella media edittale, di tal che va esente da censure il percorso argomentativo svolto sul punto dalla Corte di merito pienamente adeguato ai criteri a più riprese indicati dalla Corte di legittimità (cfr. ex multis Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;

Sez. 3, Sentenza n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese e altro, Rv. 267949).3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021. Il Consiglier estensore