Ordinanza — n. 31807/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAWalter Galimberti ricorre avverso la sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Monza, in data 2 febbraio 2021, ha applicato la pena ritenuta di giustizia in relazione al reato p. e p. dagli ariticoli 589-bis e 590-bis cod.pen. a lui addebitato, disponendo la sospensione della patente di guida dell'imputato per due anni. Il ricorso consta di un unico motivo nel quale l'esponente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, giudicata eccessiva se parametrata alla cornice edittale stabilita dal legislatore, al fatto che la sospensione della patente in via cautelare è stata disposta dal Prefetto in ragione di un anno e alla condizione personale dell'imputato, incensurato ed avente la necessità di spostarsi per ragioni di lavoro a bordo della sua autovettura.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31807/2021 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Monza, in data 2 febbraio 2021, ha applicato la pena ritenuta di giustizia in relazione al reato p. e p. dagli ariticoli 589-bis e 590-bis cod.pen. a lui addebitato, disponendo la sospensione della patente di guida dell'imputato per due anni. Il ricorso consta di un unico motivo nel quale l'esponente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, giudicata eccessiva se parametrata alla cornice edittale stabilita dal legislatore, al fatto che la sospensione della patente in via cautelare è stata disposta dal Prefetto in ragione di un anno e alla condizione personale dell'imputato, incensurato ed avente la necessità di spostarsi per ragioni di lavoro a bordo della sua autovettura.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALIMBERTI WALTER nato a CANTU' il 02/09/1968 avverso la sentenza del 02/02/2021 del GIP TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Walter Galimberti ricorre avverso la sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Monza, in data 2 febbraio 2021, ha applicato la pena ritenuta di giustizia in relazione al reato p. e p. dagli ariticoli 589-bis e 590-bis cod.pen. a lui addebitato, disponendo la sospensione della patente di guida dell'imputato per due anni. Il ricorso consta di un unico motivo nel quale l'esponente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, giudicata eccessiva se parametrata alla cornice edittale stabilita dal legislatore, al fatto che la sospensione della patente in via cautelare è stata disposta dal Prefetto in ragione di un anno e alla condizione personale dell'imputato, incensurato ed avente la necessità di spostarsi per ragioni di lavoro a bordo della sua autovettura.
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Esso infatti non si confronta con la puntuale motivazione resa dal giudice monzese, che nell'applicare la sospensione della patente ha considerato la peculiare gravità dell'accaduto (morte di una persona e lesioni gravi a carico di un'altra). Perciò, sebbene sia ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez. U, Sentenza n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349), nondimeno non è sindacabile in sede di legittimità — salvo il caso dell'assenza, della manifesta illogicità o della contraddittorietà della motivazione - la statuizione relativa alla durata della sospensione della patente di guida, trattandosi di statuizione di pertinenza del giudice di merito.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021. Il Consigliere tensore Il Pricente r71-7. TA TA (G