Ordinanza — n. 31805/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IANenad Jovanovic ricorre avverso la sentenza con la quale in data 4 dicembre 2020 il Tribunale di Monza ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen. in relazione a delitto di concorso in furto pluriaggravato. Il ricorso consta di un singolo motivo con cui l'esponente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata espressione della volontà dell'imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 31805/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod.proc.pen. in relazione a delitto di concorso in furto pluriaggravato. Il ricorso consta di un singolo motivo con cui l'esponente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata espressione della volontà dell'imputato.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC NENAD nato a BJELOVAR( CROAZIA) il 26/03/1974 avverso la sentenza del 04/12/2020 del TRIBUNALE di MONZA CIgto avviso alle parti; _ udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nenad Jovanovic ricorre avverso la sentenza con la quale in data 4 dicembre 2020 il Tribunale di Monza ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen. in relazione a delitto di concorso in furto pluriaggravato.
2. Il ricorso consta di un singolo motivo con cui l'esponente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata espressione della volontà dell'imputato.
3. Il ricorso é inammissibile per essere stato presentato avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge.
4. Al riguardo, va premesso che, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017), che ha modificato l'art. 448, cod.proc.pen. inserendovi il comma 2-bis, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere presentato solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
5. Alcuna di dette evenienze ricorre nel caso di specie: in specie, non può parlarsi di mancata espressione della volontà dell'imputato, il quale ha conferito procura speciale ai fini del rito, essendo noto che, nel caso in cui l'imputato rilasci al difensore procura speciale per procedere al patteggiamento, deve ritenersi che egli implicitamente acconsenta che l'udienza (camerale o pubblica) si svolga in sua assenza (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 22312 del 24/04/2018, Rv. 273736).
6. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021. Il Consigliere es nsore Il Presidente (Giuseppe vich) (Francesco 11. ,,Ciampi) IDNE:cPA NOcsE,_ 3, .3 AGO 2021