Ordinanza — n. 31804/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADavide Barite propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Genova, il 26 novembre 2020, ha confermato — per quanto d'interesse - la sentenza emessa in data 10 aprile 2019 dal Tribunale di Genova che l'aveva condannato alla pena di giustizia per plurimi delitti di concorso in tentato furto di merce da un punto vendita, aggravato dalla violenza sulle cose. Ne chiede l'annullamento per violazione di legge con due motivi: il primo riferito all'aggravante della violenza sulle cose, atteso che non vi è prova che le placche antitaccheggio rimosse fossero state danneggiate e che pertanto il Barite doveva essere prosciolto dall'ipotesi di furto semplice per difetto di querela; il secondo riferito al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e sulla recidiva contestate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31804/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, la recidiva contestata al Barite (ex art. 99, comma 4, cod.pen.) ne impedisce la concessione, a mente dell'art. 69, comma 4, dello stesso codice. A parte ciò, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARITE DAVIDE nato a CHIAVARI il 06/04/1986 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Davide Barite propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Genova, il 26 novembre 2020, ha confermato — per quanto d'interesse - la sentenza emessa in data 10 aprile 2019 dal Tribunale di Genova che l'aveva condannato alla pena di giustizia per plurimi delitti di concorso in tentato furto di merce da un punto vendita, aggravato dalla violenza sulle cose. Ne chiede l'annullamento per violazione di legge con due motivi: il primo riferito all'aggravante della violenza sulle cose, atteso che non vi è prova che le placche antitaccheggio rimosse fossero state danneggiate e che pertanto il Barite doveva essere prosciolto dall'ipotesi di furto semplice per difetto di querela; il secondo riferito al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e sulla recidiva contestate.
2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Ed invero, con riguardo alla violenza sulle cose, basterà considerare che la rimozione delle placche ne ha alterato la funzione di allarme, privando i beni esposti della protezione da esse assicurata, a nulla rilevando che i dispositivi in sé considerati non siano stati resi inservibili; ed è noto che sussiste l'aggravante della violenza sulle cose ogniqualvolta il soggetto, per commettere il reato, fa uso di energia fisica diretta a vincere, anche solo immutandone la destinazione, la resistenza che la natura o la mano dell'uomo hanno posto a riparo o difesa della cosa altrui (Sez. 5, Sentenza n. 53984 del 26/10/2017, Amoroso, Rv. 271889; e si veda anche, in termini, Sez. 5, Sentenza n. 2433 del 14/01/1993, Bonsignori, Rv. 193805, a proposito della rimozione dell'etichetta magnetica inserita su alcuni capi di merce offerti in vendita nei grandi magazzini e destinata ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d'uscita).
Quanto al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, la recidiva contestata al Barite (ex art. 99, comma 4, cod.pen.) ne impedisce la concessione, a mente dell'art. 69, comma 4, dello stesso codice. A parte ciò, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).
3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'irnpugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021. Il Consigliere e tensore Il Pres de te (Giuseppe vich) (Francesco Ciampi) n „ .