Ordinanza — n. 31802/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAChouchen Mohamed Ali propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Genova, il 16 marzo 2021, ha confermato la sentenza emessa in data 29 giugno 2020 dal G.i.p. del Tribunale di Imperia che l'aveva condannato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato dall'esposizione del bene alla pubblica fede. Ne chiede l'annullamento per violazione di legge con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31802/2021 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Imperia che l'aveva condannato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato dall'esposizione del bene alla pubblica fede. Ne chiede l'annullamento per violazione di legge con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHOUCHEN MOHAMED ALI nato il 20/03/1978 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; ,74
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Chouchen Mohamed Ali propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Genova, il 16 marzo 2021, ha confermato la sentenza emessa in data 29 giugno 2020 dal G.i.p. del Tribunale di Imperia che l'aveva condannato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato dall'esposizione del bene alla pubblica fede. Ne chiede l'annullamento per violazione di legge con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile per assoluta aspecificità. E' noto infatti che la mancanza di specificità del motivo dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425;
Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone C L, Rv. 216473). Il ricorso è altresì inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che la Corte di merito ha negato le attenuanti generiche in assenza di indicatori positivi in tal senso (e in presenza di soggetto gravato da significativi precedenti penali e che ha commesso il fatto stando in regime di affidamento in prova al servizio sociale). Si rammenta che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).
3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma ilAtitAM 2011, Il Consigliere tensore Il Pr sidente F P o — _ T A; (iuseppe vich) G (Frances . Ciampi)