Ordinanza — n. 31801/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASfar Radouhoun ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano, in data 15 marzo 2021, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Milano 1'8 settembre 2020 in relazione a delitto di furto dagli scaffali di un punto vendita, aggravato dall'esposizione dei beni alla pubblica fede.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31801/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sfar Radouhoun ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano, in data 15 marzo 2021, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Milano 1'8 settembre 2020 in relazione a delitto di furto dagli scaffali di un punto vendita, aggravato dall'esposizione dei beni alla pubblica fede.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SFAR RADOUHOUN nato a \( TUNISIA) il 29/06/1976 avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
RITENUTO IN FATTO
1. Sfar Radouhoun ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano, in data 15 marzo 2021, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Milano 1'8 settembre 2020 in relazione a delitto di furto dagli scaffali di un punto vendita, aggravato dall'esposizione dei beni alla pubblica fede.
2. Il ricorrente articola due motivi di doglianza, rispettivamente per vizio di motivazione e per violazione di legge, in riferimento alla ritenuta aggravante della pubblica fede che la Corte di merito ha argomentato non prendendo in esame le doglianze rassegnate con l'atto di appello in ordine alla specificità del fatto, nonché in violazione dei principi che regolano la suddetta aggravante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato e contrastante con la giurisprudenza di legittimità pacificamente affermatasi sul punto, a fronte della pertinente motivazione resa dalla Corte di merito, che a detta giurisprudenza si è puntualmente richiamata e ha argomentato espressamente per ravvisarne la sussistenza. Si rammenta al riguardo che la presenza di un sistema di videosorveglianza - come correttamente chiarito dalla Corte distrettuale - costituisce mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato, non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa (da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157); mentre laddove la sentenza impugnata parla di "sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene" è chiaro che il riferimento è alla pronta ed immediata possibilità di intervenire per impedire il perfezionamento dell'azione furtiva, che ovviamente la presenza di un sistema di videosorveglianza (quand'anche rivolto specificamente contro la persona dell'imputato, come da mera allegazione contenuta nell'atto d'appello) non può di per sé assicurare.
3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021. Il Consigliere .stensore Il Presidente