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Ordinanza — n. 31800/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming prescription of theft of electricity due to procedural delays.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31800/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the alleged prescription of the theft of electricity occurred after the appellate judgment was pronounced. The appellant failed to account for procedural suspensions and interruptions caused by the pandemic and judicial delays, which extended the limitation period. Consequently, the court rejected the argument that the crime had expired before the final decision.

Regesto Legislator

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Art. 161, comma 2, cod. pen.; Art. 162, cod. pen.: The limitation period for criminal offenses is interrupted by procedural acts and suspended by legal provisions; therefore, an appeal based on prescription is inadmissible if the limitation period expires after the contested judgment.

Parole chiave

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prescription of criminal offense theft of electricity procedural suspension limitation period interruption inadmissible appeal appellate court judgment statutory delays restituzione del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 161, comma 2, cod. pen.
Art. 162, cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZOLI PAOLO nato a PALERMO il 10/05/1954 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Paolo Pizzoli propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo, 1'8 gennaio 2021, ha confermato la sentenza emessa in data 22 luglio 2020 dal Tribunale di Palermo che lo aveva condannato per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod.pen. (furto di energia elettrica), commesso il 6 maggio 2013. Ne chiede l'annullamento denunciando l'intervenuta prescrizione del reato, che a detta dell'esponente si sarebbe verificata 1'8 gennaio 2021, stesso giorno della lettura del dispositivo della sentenza impugnata.

2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Quanto all'invocata prescrizione, infatti, il deducente trascura di considerare che nella specie occorreva tenere conto non solo del periodo di sospensione ope legis sulla base della normativa per l'emergenza Covid, ma anche dei fatti sospensivi derivanti da attività processuali (in specie a seguito di rinvio per astensione degli avvocati dalle udienze); e che, considerando anche i fatti interruttivi (ai fini di cui all'art. 161, comma 2, cod.pen.), il reato si è prescritto solo dopo la pronunzia della sentenza d'appello.

Da ciò consegue che non vale nel caso di specie il principio, affermato dalla sentenza a Sezioni Unite Ricci, secondo la quale è ammissibile il ricorso nel quale venga dedotta, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266819): il fatto che nella specie la prescrizione sia maturata in epoca successiva alla sentenza impugnata, unitamente alla manifesta infondatezza del motivo in esame, determina l'inammissibilità del ricorso.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021. Il Consiglier estensore Il Presicf ente D E INCAN LLERIA (Giusep Pavich) (Frances