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Ordinanza — n. 31799/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31799/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31799/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Francesco Burzillà ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catania, in data 29 ottobre 2020, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale etneo il 13 gennaio 2016 in relazione a concorso nel delitto di furto tentato di beni dall'interno di una macelleria, aggravato dall'uso di violenza sulle cose, contestato come commesso il 20 giugno 2014.

Regesto Legislator

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art. 192 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 31799/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente articola tre motivi di doglianza, lamentando promiscuamente, con il primo motivo, violazione di legge in riferimento all'art. 192 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in riferimento alla ricostruzione dei fatti; denunciando con il secondo motivo violazione di legge in relazione all'univocità degli atti in tema di tentativo, atteso che il prevenuto non si introdusse mai nell'esercizio commerciale e che il tentativo di manomissione non rese necessaria la sostituzione della saracinesca; nonché, in terzo luogo, denunciando vizio di motivazione in relazione alla omessa valutazione dei motivi d'appello.

Parole chiave

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tentata truffa contraffazione di merci indagine per furto reato mancato furto per mestiere furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod.proc.pen
Il ricorrente articola tre motivi di doglianza, lamentando promiscuamente, con il primo motivo, violazione di legge in riferimento all'art. 192 cod.proc.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BURZILLA' FRANCESCO nato a ADRANO il 04/10/1988 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

1. Francesco Burzillà ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catania, in data 29 ottobre 2020, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale etneo il 13 gennaio 2016 in relazione a concorso nel delitto di furto tentato di beni dall'interno di una macelleria, aggravato dall'uso di violenza sulle cose, contestato come commesso il 20 giugno 2014.

2. Il ricorrente articola tre motivi di doglianza, lamentando promiscuamente, con il primo motivo, violazione di legge in riferimento all'art. 192 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in riferimento alla ricostruzione dei fatti; denunciando con il secondo motivo violazione di legge in relazione all'univocità degli atti in tema di tentativo, atteso che il prevenuto non si introdusse mai nell'esercizio commerciale e che il tentativo di manomissione non rese necessaria la sostituzione della saracinesca; nonché, in terzo luogo, denunciando vizio di motivazione in relazione alla omessa valutazione dei motivi d'appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché del tutto generico e manifestamente infondato. Invero, in primo luogo, quanto alle lagnanze in punto di valutazione delle prove, si ricorda che non è consentita la rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esente da vizi logici manifesti come quella articolata dalla Corte di merito (si veda ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Quanto poi all'univocità degli atti, è noto e pacifico che anche gli atti preparatori possono integrare gli estremi del tentativo punibile, purché in sé univoci, ossia oggettivamente rivelatori, per il contesto nel quale si inseriscono e per la loro natura ed essenza, secondo le norme di esperienza e l'"id quod plerumque accidit", del fine perseguito dall'agente (Sez. 5, Sentenza n. 18981 del 22/02/2017, Rv. 269932); ed è in linea con questo principio che la Corte di merito, come già il Tribunale, ha ritenuto che il forzamento della serratura dell'esercizio costituisse atto univocamente diretto all'ingresso nel locale (evidentemente per prelevarne beni o denaro), non essendovi ragione per ritenere che si trattasse di una mera condotta di danneggiamento.

La violenza sulle cose, del resto, fu effettivamente esercitata, a considerare che - come si ricava dalla sentenza impugnata - la serratura fu ripristinata solo a seguito dell'intervento di un artigiano. Per quanto concerbe il terzo motivo, esso è affetto da assoluta aspecificità e non si confronta con la puntuale motivazione della sentenza impugnata, la quale esamina adeguatamente le doglianze dell'appellante, disattendendone il fondamento.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021. Il Consigliere tensore Il Presidente (Giuse ich) (Frances . Ciannpi) ppie /Pn I CANCELLEIA (t