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Ordinanza — n. 31797/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31797/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31797/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Alessandro Calabrese ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano, in data 26 gennaio 2021, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Monza il 7 febbraio 2019 in relazione a delitto di furto tentato di prodotti alimentari ed igienici dagli scaffali di un punto vendita.

Regesto Legislator

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art. 54 cod.pen; Ordinanza — n. 31797/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente articola un unico motivo di doglianza, lamentando promiscuamente vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 54 cod.pen., trattandosi di refurtiva che per le sue caratteristiche era costituita da beni di prima necessità.

Parole chiave

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stato di bisogno bisogni fondamentali contributo di mantenimento cautelare pensione alimentare d'indigenza spesa necessaria diritto a condizioni minime d'esistenza

Disposizioni normative citate

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art. 54 cod.pen
Il ricorrente articola un unico motivo di doglianza, lamentando promiscuamente vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 54 cod.pen., trattandosi di refurtiva che per le sue caratteristiche era costituita da beni di prima necessità.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE ALESSANDRO nato a MONZA il 02/08/1970 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

1. Alessandro Calabrese ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano, in data 26 gennaio 2021, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Monza il 7 febbraio 2019 in relazione a delitto di furto tentato di prodotti alimentari ed igienici dagli scaffali di un punto vendita.

2. Il ricorrente articola un unico motivo di doglianza, lamentando promiscuamente vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 54 cod.pen., trattandosi di refurtiva che per le sue caratteristiche era costituita da beni di prima necessità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato, a fronte della pertinente motivazione resa dalla Corte di merito, che ha escluso, con percorso argomentativo affatto corretto e lineare, che i beni sottratti (salumi, formaggi e un rasoio elettrico, del valore complessivo di 126 euro) potessero servire a necessità vitali e non altrimenti suscettibili di soddisfazione. Si rammenta al riguardo che la situazione di indigenza - quand'anche accertata - non è di per sè idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 5, Sentenza n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Rv. 265888).

Del resto, detta scriminante postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (Sez. 3, Sentenza n. 35590 del 11/05/2016, Rv. 267640).

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021. Il Consigliere tensore Il Pre idente (Giuseppe •-vich) (Francesc r. Ciam