Cassation appeal dismissed as inadmissible for re-evaluating facts and applying new legal parameters.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for aggravated theft, arguing the court erred in assessing witness testimony and applying the 'dexterity' aggravating circumstance. The court rejected this, ruling that re-evaluating factual evidence and adopting new legal parameters are matters reserved for the trial judge, not the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or apply new legal parameters, reserving such functions exclusively to the judge of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRINE LOREDANA nato a MONZA il 28/11/1964 avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO dì MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Loredana Grine ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano, in data 3 marzo 2021, ha confermato la condanna emessa a carico della stessa dal Tribunale di Milano il 5 novembre 2018 in relazione al delitto di furto aggravato di preziosi in una gioielleria, contestato come commesso il 21 novembre 2015. Il ricorso consta di un primo motivo, nel quale l'esponente denuncia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione del riconoscimento dell'imputata come autrice del fatto sulla scorta delle dichiarazioni delle testimoni Ferretto Clemente e Massone, affatto incerte sull'individuazione della Grine; e di un secondo motivo in cui si contesta la ritenuta aggravante della destrezza.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e in larga parte propositivo di una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito. La censura articolata dal ricorrente si pone in contrasto con l'indirizzo pacificamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 , Musso, Rv. 265482).
A fronte di ciò, la sentenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, richiamando la convergenza degli elementi fattuali offerti dalle prove raccolte e deponenti per la riferibilità soggettiva della condotta alla Grine, atteso che essa riposa non solo sulle deposizioni delle testimoni indicate dalla ricorrente, ma anche sul riconoscimento del Maresciallo comandante la Stazione di Arese e sul filmato delle telecamere della gioielleria, acquisito agli atti; e che l'aggravante della destrezza è nella specie configurabile anche alla luce della sentenza a Sezioni Unite n. 34090/2017, non essendosi la Grine limitata ad approfittare della distrazione della persona offesa, ma avendola invece provocata con perizia e rapidità sula base di un piano preordinato.2.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021. Il Consigliere es nsore Il Presi e (Giuseppe P ich) (Francesc Ciamp