Ordinanza — n. 31795/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IABruno La Marca ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 5 febbraio 2021, la Corte d'appello di Milano ha parzialmente riformato quoad poenam e nel resto ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia emessa dal Tribunale di Milano il 6 novembre 2017 in relazione al delitto p. e p. dall'art. 624- bis comma 2 cod.pen. (furto con strappo), così diversamente qualificata l'originaria imputazione per rapina. L'esponente, con unico motivo, lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, che non fornirebbe alcuna corretta spiegazione delle ragioni per le quali la Corte di merito giudicante ha ritenuto provata la responsabilità del La Marca, richiamando acriticamente e per relationem le valutazioni espresse dal giudice di primo grado.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624- bis comma 2 cod.pen; Ordinanza — n. 31795/2021 — snpen · Corte di Cassazione: e p. dall'art. 624- bis comma 2 cod.pen. (furto con strappo), così diversamente qualificata l'originaria imputazione per rapina. L'esponente, con unico motivo, lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, che non fornirebbe alcuna corretta spiegazione delle ragioni per le quali la Corte di merito giudicante ha ritenuto provata la responsabilità del La Marca, richiamando acriticamente e per relationem le valutazioni espresse dal giudice di primo grado.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MARCA BRUNO nato a NAPOLI il 09/07/1978 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; I.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Bruno La Marca ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 5 febbraio 2021, la Corte d'appello di Milano ha parzialmente riformato quoad poenam e nel resto ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia emessa dal Tribunale di Milano il 6 novembre 2017 in relazione al delitto p. e p. dall'art. 624- bis comma 2 cod.pen. (furto con strappo), così diversamente qualificata l'originaria imputazione per rapina. L'esponente, con unico motivo, lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, che non fornirebbe alcuna corretta spiegazione delle ragioni per le quali la Corte di merito giudicante ha ritenuto provata la responsabilità del La Marca, richiamando acriticamente e per relationem le valutazioni espresse dal giudice di primo grado.
2. Il ricorso è manifestamente infondato, nonché affatto generico: in pratica, da un lato, esso nega contro ogni evidenza che vi sia stato un esame critico delle emergenze probatorie da parte della Corte di merito, la quale di contro si è soffermata in modo affatto adeguato sia sulle modalità di riconoscimento del La Marca, sia sulla riferibilità al medesimo del veicolo a bordo del quale egli si era allontanato; dall'altro, nel resto del ricorso, vengono articolate censure in larga parte costituite da espressioni prive di specifica attinenza ai fatti di causa; a fronte di ciò, la Corte di merito ha illustrato compiutamente le ragioni per le quali la condanna è stata pronunciata, valutando criticamente anche le ragioni poste a base dell'atto d'appello.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 14 luglio 2021. Il Consiglie estensore Il Presidente (Giuse Pavich) (Francescím q ) E'P