Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges factual findings on guilt, a matter reserved for the trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Bruno Cosimo Damiano inadmissible, ordering him to pay court costs. Damiano challenged the lower court's finding of his guilt for aggravated theft based on witness testimony and vehicle ownership records. The court ruled that re-evaluating factual evidence and the attribution of criminal intent falls exclusively within the trial judge's domain and is not subject to cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-examine factual elements or substitute its own assessment of evidence for that of the court of first instance, as such matters are strictly reserved to the judge of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO COSIMO DAMIANO nato a SAN FERDINANDO DI PUGLIA il 17/02/1939 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Cosimo Damiano Bruno ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano, in data 17 marzo 2021, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Lodi il 7 gennaio 2019 in relazione al delitto di furto aggravato di un autocarro, contestato come commesso il 3 gennaio 2011. Il ricorso consta di un unico motivo, nel quale l'esponente denuncia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione del riconoscimento dell'imputato come autore del fatto sulla scorta delle dichiarazioni del teste Vallefuoco e della visura PRA relativa alla titolarità dell'autovettura utilizzata nella condotta criminosa.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e propositivo di una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito. La censura articolata dal ricorrente si pone in contrasto con l'indirizzo pacificamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 , Musso, Rv. 265482).
A fronte di ciò, la sentenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, richiamando la convergenza degli elementi fattuali offerti dal materiale probatorio e deponenti per la riferibilità soggettiva della condotta al Bruno.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021. ft) EPOSITP II Consigliere e ensore Il Presi ente IN CANCELLERIA (Giusep