Ordinanza — n. 31793/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASaddok Brahim ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Ancona, in data 19 gennaio 2021, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Ancona il 25 maggio 2018 in relazione a delitto di furto di un borsello su una spiaggia, aggravato dall'esposizione della res alla pubblica fede, contestato come commesso il 20 giugno 2014.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31793/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Saddok Brahim ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Ancona, in data 19 gennaio 2021, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Ancona il 25 maggio 2018 in relazione a delitto di furto di un borsello su una spiaggia, aggravato dall'esposizione della res alla pubblica fede, contestato come commesso il 20 giugno 2014.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SADDOK BRAHIM nato il 15/05/1983 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
RITENUTO IN FATTO
1. Saddok Brahim ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Ancona, in data 19 gennaio 2021, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Ancona il 25 maggio 2018 in relazione a delitto di furto di un borsello su una spiaggia, aggravato dall'esposizione della res alla pubblica fede, contestato come commesso il 20 giugno 2014.
2. Il ricorrente articola un unico motivo di doglianza, lamentando promiscuamente violazione di legge in riferimento alla mancata derubricazione del furto in tentativo, atteso che la persona incaricata della vigilanza non perse mai la percezione di quanto sottratto; nonché vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché del tutto generico e manifestamente infondato. Invero, in primo luogo, la Corte di merito chiarisce che l'autore del furto aveva conseguito la piena signoria del borsello rubato, che fu recuperato solo dopo che il Saddok era stato fermato dalla gestrice dello stabilimento balneare; ed è noto che per la consumazione del reato di furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata sotto il dominio esclusivo dell'agente anche se per breve tempo e senza spostamento dal luogo della sottrazione (ex multis Sez. 4, n. 22588 del 07/04/2005, Volpi ed altro, Rv. 232092; e soprattutto Sez. 5, Sentenza n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266). Quanto alle lagnanze in punto di valutazione delle prove, si ricorda che non è consentita la rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esente da vizi logici manifesti come quella articolata dalla Corte di merito (si veda ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 , Musso, Rv. 265482).
3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021. Il Consiglieri estensore Il Preside e (Giusep r Pavich) (Francesco M. ) I n'D E.POSgTATA IN CANCELLERIA i i 1 3 A