Ordinanza — n. 31792/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFlaminio Flammini propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Ancona, il 29 ottobre 2020, ha parzialmente riformato nella determinazione della pena pecuniaria, e nel resto ha confermato, la sentenza emessa in data 12 febbraio 2019 dal Tribunale di Ascoli Piceno che l'aveva condannato alla pena di giustizia per reato p. e p. dall'art. 186, commi 2 lettera C e 2-sexies del Codice della Strada. Ne chiede l'annullamento con unico motivo, per vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva della libertà controllata ex art. 53, legge 689/1981.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 31792/2021 — snpen · Corte di Cassazione: e p. dall'art. 186, commi 2 lettera C e 2-sexies del Codice della Strada. Ne chiede l'annullamento con unico motivo, per vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva della libertà controllata ex art. 53, legge 689/1981.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLAMMINI FLAMINIO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 05/04/1969 avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Flaminio Flammini propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Ancona, il 29 ottobre 2020, ha parzialmente riformato nella determinazione della pena pecuniaria, e nel resto ha confermato, la sentenza emessa in data 12 febbraio 2019 dal Tribunale di Ascoli Piceno che l'aveva condannato alla pena di giustizia per reato p. e p. dall'art. 186, commi 2 lettera C e 2-sexies del Codice della Strada. Ne chiede l'annullamento con unico motivo, per vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva della libertà controllata ex art. 53, legge 689/1981.
2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Ed invero, basterà rammentare che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 25085 del 18/06/2010,Amato, Rv. 247853: fattispecie nella quale si è ritenuto che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni). Nel rigettare la richiesta di applicazione della libertà controllata, la Corte di merito fa buon governo dei suddetti principi, negandone la concessione in relazione alla spiccata pericolosità della condotta dell'imputato, cui oltretutto la patente di guida era stata ritirata.
3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021. -fl Consigliera estensore Il Presi cere rA FA IN CANCELLERIA (Giusep Pavich) (Francesco la