Ordinanza — n. 31790/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAlessandro Esposto propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Ancona, il 3 novembre 2020, ha confermato la sentenza emessa in data 11 maggio 2018 dal Tribunale di Ascoli Piceno che l'aveva condannato alla pena di giustizia per furto aggravato in supermercato. Ne chiede l'annullamento con due motivi: il primo per violazione di legge con riguardo al vizio parziale di mente dell'imputato, affetto da disturbo borderline di personalità; il secondo per vizio di motivazione con riguardo alla quantificazione del trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 31790/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Ed invero, quanto al vizio parziale di mente da cui è affetto l'imputato, lo stesso era già stato riconosciuto in primo grado, unitamente all'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen., in regime di prevalenza sulla contestata aggravante; di tal che non vi è alcuna ragione per il ricorrente di dolersi di detta statuizione, anche in considerazione del fatto della totale assenza di argomenti in base ai quali sarebbe stato concedibile il vizio totale di mente: accertamento che peraltro è di stretta pertinenza del giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 34913 del 15/05/2013, Maneglia, Rv. 257107).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSTO ALESSANDRO nato a ASCOLI PICENO il 30/03/1984 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Alessandro Esposto propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Ancona, il 3 novembre 2020, ha confermato la sentenza emessa in data 11 maggio 2018 dal Tribunale di Ascoli Piceno che l'aveva condannato alla pena di giustizia per furto aggravato in supermercato. Ne chiede l'annullamento con due motivi: il primo per violazione di legge con riguardo al vizio parziale di mente dell'imputato, affetto da disturbo borderline di personalità; il secondo per vizio di motivazione con riguardo alla quantificazione del trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Ed invero, quanto al vizio parziale di mente da cui è affetto l'imputato, lo stesso era già stato riconosciuto in primo grado, unitamente all'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen., in regime di prevalenza sulla contestata aggravante; di tal che non vi è alcuna ragione per il ricorrente di dolersi di detta statuizione, anche in considerazione del fatto della totale assenza di argomenti in base ai quali sarebbe stato concedibile il vizio totale di mente: accertamento che peraltro è di stretta pertinenza del giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 34913 del 15/05/2013, Maneglia, Rv. 257107).
Con riguardo alle statuizioni sanzionatorie oggetto del secondo motivo di doglianza, peraltro affatto generico, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). La pena del resto è stata confermata in termini rientranti ampiamente nella media edittale, di tal che va esente da censure il percorso argomentativo svolto sul punto dalla Corte di merito pienamente adeguato ai criteri a più riprese indicati dalla Corte di legittimità (cfr. ex multis Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;
Sez. 3, Sentenza n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese e altro, Rv. 267949). Quanto al diniego delle attenuanti generiche, adeguatamente motivato dalla Corte di merito, si rammenta che al riguardo il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).•n• 3.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presi ent