Ordinanza — n. 31787/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAGjoni Ervis propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Venezia, il 21 dicembre 2020, ha confermato la sentenza emessa in data 25 maggio 2020 dal G.u.p. del Tribunale di Rovigo che l'aveva condannato alla pena di giustizia per plurimi delitti di concorso in furto in abitazione pluriaggravato (consumato o tentato). Ne chiede l'annullamento per violazione di legge con riguardo alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, giudicato eccessivo, e al diniego delle attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 31787/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, Sentenza n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese e altro, Rv. 267949). Quanto al diniego delle attenuanti generiche, adeguatamente motivato dalla Corte di merito in relazione alla gravità dei fatti e alla pericolosità dell'imputato, si rammenta che al riguardo il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJONI ERVIS nato il 26/02/1992 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Gjoni Ervis propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Venezia, il 21 dicembre 2020, ha confermato la sentenza emessa in data 25 maggio 2020 dal G.u.p. del Tribunale di Rovigo che l'aveva condannato alla pena di giustizia per plurimi delitti di concorso in furto in abitazione pluriaggravato (consumato o tentato). Ne chiede l'annullamento per violazione di legge con riguardo alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, giudicato eccessivo, e al diniego delle attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Ed invero, con riguardo alle statuizioni sanzionatorie oggetto di doglianza, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). La pena del resto è stata confermata in termini rientranti ampiamente nella media edittale, di tal che va esente da censure il percorso argomentativo svolto sul punto dalla Corte di merito pienamente adeguato ai criteri a più riprese indicati dalla Corte di legittimità (cfr. ex multis Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;
Sez. 3, Sentenza n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese e altro, Rv. 267949). Quanto al diniego delle attenuanti generiche, adeguatamente motivato dalla Corte di merito in relazione alla gravità dei fatti e alla pericolosità dell'imputato, si rammenta che al riguardo il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr.
Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).
3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021. Il Consigliere tensore Il Pres ente (Giusepp avich) (Francesco Ciannpi) Posi kIN cA riA N