Ordinanza — n. 31786/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAOmar Martelli propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Venezia, il 21 dicembre 2020, ha confermato la sentenza emessa in data 10 maggio 2017 dal Tribunale di Verona che l'aveva condannato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato in concorso e per quello di indebito utilizzo di carta Bancomat appartenente a tale Marotta Giuseppina. Ne chiede l'annullamento per violazione di legge con riguardo alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, giudicato illegale per violazione degli articoli 132 e 133 cod.pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31786/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ne chiede l'annullamento per violazione di legge con riguardo alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, giudicato illegale per violazione degli articoli 132 e 133 cod.pen..
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTELLI OMAR nato a CASTIGLIONE DELLE STIVIERE il 05/08/1990 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; AL(
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Omar Martelli propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Venezia, il 21 dicembre 2020, ha confermato la sentenza emessa in data 10 maggio 2017 dal Tribunale di Verona che l'aveva condannato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato in concorso e per quello di indebito utilizzo di carta Bancomat appartenente a tale Marotta Giuseppina. Ne chiede l'annullamento per violazione di legge con riguardo alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, giudicato illegale per violazione degli articoli 132 e 133 cod.pen..
2. Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità e manifesta infondatezza. Ed invero, con riguardo alle statuizioni sanzionatorie oggetto di doglianza, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia).
La pena del resto è stata confermata in termini rientranti ampiamente nella media edittale, di tal che va esente da censure il percorso argomentativo svolto sul punto dalla Corte di merito pienamente adeguato ai criteri a più riprese indicati dalla Corte di legittimità (cfr. ex multis Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 3, Sentenza n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese e altro, Rv. 267949). Oltretutto non è sindacabile in questa sede il bilanciamento tra circostanze diverse, statuito nei confronti del ricorrente fin dalla sentenza di primo grado, tenuto conto che le Sezioni Unite di questa Corte hanno puntualizzato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che - per giustificare la soluzione dell'equivalenza - si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (v.
Cass., Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo).
3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma iI4 dicembre 2017. Il Consigliere e ensore Il Presidente (Giuseppe vich) (Francesco lampi) !'