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Ordinanza — n. 31785/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31785/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31785/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Concetta Colella e la Col Tar Gomma quale responsabile civile ricorrono avverso la sentenza con la quale, in data 26 novembre 2020, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 12 giugno 2019 in relazione al delitto p. e p. dall'art. 590 commi 1 e 2 cod.pen. in danno della lavoratrice Immacolata Verde. Con due distinti ricorsi, gli esponenti lamentano vizio di motivazione della sentenza impugnata, che non fornirebbe alcuna corretta spiegazione delle ragioni per le quali il giudicante ha ritenuto provata la responsabilità della Colella; ed erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione alla ritenuta sussistenza del comportamento colposo dell'imputata e del nesso di causalità in relazione al funzionamento del macchinario ove si verificava l'incidente.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 31785/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Colella articola poi un ulteriore motivo di ricorso a proposito del diniego delle attenuanti generiche e della provvisionale posta a suo carico. Va dato atto che il difensore della parte civile Verde Immacolata ha depositato conclusioni scritte e nota spese.

Parole chiave

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attenuazione della pena condono delle spese procedurali modalità di calcolo dell'ammenda indennizzo per carcerazione preventiva condanna al pagamento pecuniario alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COL TAR GOMMACOLELLA CONCETTA nato a MARCIANISE il 02/04/1951 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

1. Concetta Colella e la Col Tar Gomma quale responsabile civile ricorrono avverso la sentenza con la quale, in data 26 novembre 2020, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 12 giugno 2019 in relazione al delitto p. e p. dall'art. 590 commi 1 e 2 cod.pen. in danno della lavoratrice Immacolata Verde. Con due distinti ricorsi, gli esponenti lamentano vizio di motivazione della sentenza impugnata, che non fornirebbe alcuna corretta spiegazione delle ragioni per le quali il giudicante ha ritenuto provata la responsabilità della Colella; ed erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione alla ritenuta sussistenza del comportamento colposo dell'imputata e del nesso di causalità in relazione al funzionamento del macchinario ove si verificava l'incidente.

La Colella articola poi un ulteriore motivo di ricorso a proposito del diniego delle attenuanti generiche e della provvisionale posta a suo carico. Va dato atto che il difensore della parte civile Verde Immacolata ha depositato conclusioni scritte e nota spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono manifestamente infondati, nonché affatto generici: in pratica, da un lato, essi sollecitano una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esente da vizi logici manifesti come quella articolata dalla Corte di merito (si veda ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 , Musso, Rv. 265482); dall'altro, nel resto dei ricorsi, vengono articolate censure basate su espressioni prive di specifica attinenza ai fatti di causa; a fronte di ciò, comunque, la Corte di merito ha illustrato compiutamente le ragioni per le quali la condanna è stata pronunciata e la pena è stata confermata.

Quanto al diniego delle attenuanti generiche, correttamente argomentato dalla Corte di merito, si rammenta che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); infine, quanto alle censure concernenti l'assegnazione e la determinazione di una provvisionale in favore della parte civile, si ricorda che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (per tutte vds.

Sez. 2, Sentenza n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare per ciascuno in euro 3.000,00. Seguono le statuizioni civili di cui in dispositivo a carico dei ricorrenti ed in favore della costituita parte civile. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile Verde Immacolata che liquida in complessivi euro tremila oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021. Il Consigliere e tensore Il Presidente (Giuseppe av