Ordinanza — n. 31783/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARosario Zappulla ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Palermo, in data 8 ottobre 2020, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Palermo il 30 aprile 2018 in relazione al delitto di furto aggravato di energia elettrica, accertato il 18 aprile 2013. Il ricorso consta di un unico motivo, nel quale l'esponente denuncia vizio di motivazione in relazione all'accertamento della responsabilità dello Zappulla in relazione a una condotta posta in essere in un vano contenente numerosi contatori appartenenti ad esercizi commerciali diversi per titolarità rispetto al ricorrente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31783/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso consta di un unico motivo, nel quale l'esponente denuncia vizio di motivazione in relazione all'accertamento della responsabilità dello Zappulla in relazione a una condotta posta in essere in un vano contenente numerosi contatori appartenenti ad esercizi commerciali diversi per titolarità rispetto al ricorrente.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAPPULLA ROSARIO nato a PALERMO il 22/07/1963 avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
RITENUTO IN FATTO
1. Rosario Zappulla ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Palermo, in data 8 ottobre 2020, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Palermo il 30 aprile 2018 in relazione al delitto di furto aggravato di energia elettrica, accertato il 18 aprile 2013. Il ricorso consta di un unico motivo, nel quale l'esponente denuncia vizio di motivazione in relazione all'accertamento della responsabilità dello Zappulla in relazione a una condotta posta in essere in un vano contenente numerosi contatori appartenenti ad esercizi commerciali diversi per titolarità rispetto al ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e propositivo di una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito. La censura articolata dal ricorrente si pone in contrasto con l'indirizzo pacificamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 , Musso, Rv. 265482).
A fronte di ciò, la sentenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, atteso che è esente da censure esperibili in questa sede la valutazione logica della Corte di merito circa la riferibilità soggettiva della condotta allo Zappulla, unico soggetto concretamente interessato alla fruizione abusiva di energia elettrica.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. i P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente (Giusepp: havich) (Frances iampi) rl