Ordinanza — n. 31782/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAGianluca Zito ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Potenza, in data 15 ottobre 2020, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Potenza il 2 novembre 2017 in relazione al delitto di furto in luogo di privata dimora con violenza sulle cose e con l'ulteriore aggravante della gravità del danno economico, contestato come commesso tra 1'8 e il 9 luglio 2016. Il ricorso consta di un unico motivo, nel quale l'esponente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni del teste Gerardi in ordine all'entità del danno, ai fini dell'aggravante ex art. 61 n. 7 cod.pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31782/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso consta di un unico motivo, nel quale l'esponente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni del teste Gerardi in ordine all'entità del danno, ai fini dell'aggravante ex art. 61 n. 7 cod.pen..
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZITO GIANLUCA nato a MARSICOVETERE il 19/06/1980 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
RITENUTO IN FATTO
1. Gianluca Zito ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Potenza, in data 15 ottobre 2020, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Potenza il 2 novembre 2017 in relazione al delitto di furto in luogo di privata dimora con violenza sulle cose e con l'ulteriore aggravante della gravità del danno economico, contestato come commesso tra 1'8 e il 9 luglio 2016. Il ricorso consta di un unico motivo, nel quale l'esponente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni del teste Gerardi in ordine all'entità del danno, ai fini dell'aggravante ex art. 61 n. 7 cod.pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e propositivo di una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito. La censura articolata dal ricorrente si pone in contrasto con l'indirizzo pacificamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 , Musso, Rv. 265482).
A fronte di ciò, la sentenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, richiamando gli elementi fattuali offerti dal materiale probatorio e deponenti per l'assenza di valutazione, nella deposizione del teste Gerardi, dell'entità del danno complessivo recato dalla condotta criminosa, che la p.o. aveva quantificato in 10 - 15 mila euro.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore dell cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presiden e ,../ (Giuseppe vich) (Francesco M iampi) N