Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific arguments regarding mitigating circumstances versus recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Juan Manuel Chimenti's appeal inadmissible for being manifestly unfounded and lacking specificity. The appellant argued that a mitigating circumstance should prevail over recidivism under Article 62, but the lower court correctly applied Article 69, which prohibits such a comparison in cases of repeated recidivism. The Court upheld this decision, noting that the lower court's evaluation of discretionary sentencing factors was logical and legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 69 c.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's judgment on the balance between mitigating circumstances and recidivism is logical, legally correct, and supported by sufficient motivation, as such evaluations fall within the exclusive domain of the trial court's discretion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIMENTI JUAN MANUEL nato il 17/11/1981 avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; • N. 15314/2021 R.G.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Juan Manuel Chimenti ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe dedu- cendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in ordine alla mancata prevalenza sulla recidiva della pur ritenuta circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. La Corte territoriale ha dato atto con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune dal denunciato vizio di legittimità- di avere valutato che, considerata la rilevanza dei precedenti penali a carico dell'imputato e tenuto presente il disposto dell'articolo 69 quarto comma c.p., che, nell'ipotesi della recidiva reiterata ex art. 99 c.p., stabilisce il divieto di prevalenza della circostanza attenuante in parola, non c'erano ragioni valide per un giudizio di prevalenza.
La sentenza impugnata si colloca pertanto nell'alveo del consolidato e con- divisibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di- screzionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la solu- zione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adegua- tezza della pena irrogata in concreto (Sez.
Un., n. 10713 del 25/02/2010, Con- taldo, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell'8/6/2017; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Montanino Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298). E nel giudizio ex art. 69 cod. pen., così come nella determinazione, in misura inferiore a quella massima consentita dalla legge, della riduzione di pena dovuta al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può valorizzare anche i precedenti penali relativi a reati de- penalizzati o estinti, trattandosi di fattispecie che rimangono significative di una predisposizione dell'imputato a violare la legge penale (cfr.
Sez. 5, n. 45423 del 6/10/2004, Mignogna ed altri, Rv. 230579).
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente N. 15314/2021 R.G. al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021 Il C igliere es sore Il Preside e