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Ordinanza — n. 31780/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31780/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31780/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'imputato SABATINO 113 - ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Foggia ha applicato al predetto una pena concordata per un tentativo di furto aggravato. Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017. Esso è stato proposto, infatti, avverso una sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), per un motivo con il quale la parte ha contestato la ricostruzione dei fatti e la mancata riqualificazione in ipotesi di danneggiamento, come tale, però, non deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 448 co. 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata).

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31780/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017. Esso è stato proposto, infatti, avverso una sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), per un motivo con il quale la parte ha contestato la ricostruzione dei fatti e la mancata riqualificazione in ipotesi di danneggiamento, come tale, però, non deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 448 co. 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata).

Parole chiave

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revisione della sentenza penale reiterazione di reati penali furto aggravato tentata rapina modificazione delle conclusioni commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Esso è stato proposto, infatti, avverso una sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), per un motivo con il quale la parte ha contestato la ricostruzione dei fatti e la mancata riqualificazione in ipotesi di danneggiamento, come tale, però, non deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABATINO RAFFAELE nato a FOGGIA il 14/01/1987 avverso la sentenza del 06/07/2020 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA i.

1. L'imputato SABATINO 113 - ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Foggia ha applicato al predetto una pena concordata per un tentativo di furto aggravato.

2. Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017. Esso è stato proposto, infatti, avverso una sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), per un motivo con il quale la parte ha contestato la ricostruzione dei fatti e la mancata riqualificazione in ipotesi di danneggiamento, come tale, però, non deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 448 co. 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Francesco Ma ampi 7iN ° S TATA cAN•ELLERnA 1 3 AGO 2021 IL FU