Cassation appeal dismissed as inadmissible due to new statutory limits on appeal grounds for plea of leniency cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible without formalities because the grounds raised were no longer permissible under recent legislative changes. The appellant challenged a plea of leniency sentence by arguing the court failed to issue a separate acquittal judgment, a ground that was previously valid but is now restricted. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a monetary fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017 n. 103: Appeals against plea of leniency sentences are now limited to specific grounds regarding the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, and legality of the penalty, excluding procedural defects like the absence of a separate acquittal judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA LUCA ANDREA CASSIELE nato a CATANIA il 02/03/1988 avverso la sentenza del 20/01/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAvisoopai udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; A N. 15110/2021 R.G.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Arena Luca Andrea Cassiele ricorre, a mezzo del proprio difensore, av- verso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato , al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza , all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza". Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello — come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021 !- Il Presi ente Ila Francesco Mara ampi 4 D E: P S ?. • 1:7 ^IN r 7rA-1 i