Ordinanza — n. 31777/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DOMAR KHALID nato il 03/03/1984 EL YOUSFI ADIL nate> il 01/08/1999 avverso la sentenza del 16/03/2021 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. Gli imputati DOMAR Khalid e EL YOUSFI Adil hanno proposto ricorsi, con separati atti e stesso difensore, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Alessandria ha applicato ai predetti una pena concordata per più ipotesi di cui agli artt. 73, c. 1 e 4, d.P.R. 309/90 e per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/75.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 4 legge n. 110/75, art. 444 cod. proc. pen, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31777/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Gli imputati DOMAR Khalid e EL YOUSFI Adil hanno proposto ricorsi, con separati atti e stesso difensore, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Alessandria ha applicato ai predetti una pena concordata per più ipotesi di cui agli artt. 73, c. 1 e 4, d.P.R. 309/90 e per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/75.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DOMAR KHALID nato il 03/03/1984 EL YOUSFI ADIL nate> il 01/08/1999 avverso la sentenza del 16/03/2021 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. Gli imputati DOMAR Khalid e EL YOUSFI Adil hanno proposto ricorsi, con separati atti e stesso difensore, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Alessandria ha applicato ai predetti una pena concordata per più ipotesi di cui agli artt. 73, c. 1 e 4, d.P.R. 309/90 e per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/75.
2. I ricorsi sono inammissibili, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 -bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017. Essi sono stati proposti, infatti, avverso una sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), per un motivo con il quale si è contestata la 'mancata riqualificazione del reato quale ipotesi di cui all'art. 73, c. 5, d.P.R. 309/90, come tale, però, non deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 448 co. 2 -bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50; della legge 103/2017 citata).
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il President Gabriella Cappello FrancescoMa/la Cíampi DEPOSITATA IN CANCELLERIA i 13