Ordinanza — n. 31773/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADebilio Fabio e Debilio Matteo avevano proposto ricorso, a mezzo del pro- prio comune difensore, con due separati atti, avverso la sentenza indicata in epi- grafe, deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione in punto di affer- mazione di responsabilità. Chiedevano, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 10/5/2021 e 18/6/2021, tuttavia, i ricorrenti facevano pervenire a questa Corte dichiarazione di rinuncia all'impugnazione a loro firma datate 8/6/2021.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31773/2021 — snpen · Corte di Cassazione: A seguito dell'intervenuta formale rinuncia all'impugnazione va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi per cassazione ai sensi dell'art. 591 lett.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DEBILIO MATTEO nato a MAZZARINO il 19/01/1983 DEBILIO FABIO nato a CALTANISSETTA il 04/01/1989 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA421-ate-erv'tscralte-part i ; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; -k N. 14980/2021 R.G.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Debilio Fabio e Debilio Matteo avevano proposto ricorso, a mezzo del pro- prio comune difensore, con due separati atti, avverso la sentenza indicata in epi- grafe, deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione in punto di affer- mazione di responsabilità. Chiedevano, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 10/5/2021 e 18/6/2021, tuttavia, i ricorrenti facevano pervenire a questa Corte dichiarazione di rinuncia all'impugnazione a loro firma datate 8/6/2021.
2. A seguito dell'intervenuta formale rinuncia all'impugnazione va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi per cassazione ai sensi dell'art. 591 lett.
d) cod. proc. pen. che, per specifica previsione normativa, può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23/6/2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
3. Non essendo specificati i motivi della rinuncia e pertanto non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021 ensore Il Presidente Francesco arl Ciampi i. O S T