Ordinanza — n. 31772/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADario Rittano ricorre, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 589 cod. pen. e con un secondo motivo vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen, art. 589 cod. pen; Ordinanza — n. 31772/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 192 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 589 cod. pen. e con un secondo motivo vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RITTANO DARIO nato a CUNEO il 01/04/1990 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 14942/2021 R.G.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Dario Rittano ricorre, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 589 cod. pen. e con un secondo motivo vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Il ricorrente, in poche righe, ripropone genericamente questioni di fatto, non scrutinabili in questa sede, già argomentatamente e logicamente confutate dai giudici del gravame del merito. E contesta altrettanto genericamente la dosimetria della pena. I motivi in questione non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità. La motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legittimità.
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa 'delle am- mende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021 Il Cpnsigliere e tens