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Ordinanza — n. 31771/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31771/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31771/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ennio Reffe ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sen- tenza dì proscioglimento, evidentemente, stante il rito prescelto, ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31771/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sen- tenza dì proscioglimento, evidentemente, stante il rito prescelto, ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale remissione della pena adeguamento della pena impugnabilità della decisione di rinvio revisione del trattato motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sen- tenza dì proscioglimento, evidentemente, stante il rito prescelto, ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REFFE ENNIO nato a CECCANO il 17/03/1989 avverso la sentenza del 12/02/2021 del GIP TRIBUNALE di LATINAdat.z-a~~1-;- udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 14930/2021 R.G.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ennio Reffe ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sen- tenza dì proscioglimento, evidentemente, stante il rito prescelto, ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato , al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza , all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza". Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021 Il sigliere e nsore Il Pr idente cenzo Francesco i1aria Ciampi 7.D p o s A TA IN CANCELLtERIA 3 AGO F l