Civil appeal dismissed as inadmissible for peace court appeal due to restricted grounds under Art. 606 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the civil appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant challenged the second-instance acquittal of the defendant, arguing a lack of reasoning in the judgment. The court ruled that appeals against peace court judgments are strictly limited to specific grounds, and the appellant's arguments fell outside this narrow scope.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 5, D.Lgs. 06/02/2018, n. 11: Appeals against peace court judgments are inadmissible if they do not fall within the strictly enumerated grounds of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CRISAFI GIULIA nato a EMPOLI il 01/08/2001 nel procedimento a carico di: MANSUINO LUCIA nato a FIRENZE il 11/08/1959 avverso la sentenza del 14/02/2020 del TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 14915/2021 R.G.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La parte civile Giulia Crisafi ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe, nel procedimento a carico di Mansuino Lucia, deducendo vizio motivazionale in relazione all'intervenuta assoluzione dell'imputata. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 2.7.2021 è stata presentata memoria nell'interesse di Mansuino Lucia a firma del difensore Avv. Serena Degli Innocenti che chiede dichiararsi inammis- sibile il ricorso della parte civile con condanna della stessa alle spese e alla rifu- sione in favore di Lucia Mansuino delle spese del giudizio.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto, ai sensi dell'art. 606 co. 2-bis cod. proc. pen. contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, quale è quella che ci occupa, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c). La previsione è stata inserita dall'art. 5, D.Lgs. 06/02/2018, n. 11 con decor- renza dal 6/3/2018, e trova applicazione nel caso che ci occupa in quanto a tale data cui è successiva tanto la sentenza impugnata che il proposto ricorso, doven- dosi fare riferimento, in assenza di una disciplina transitoria, alla data di presen- tazione di quest'ultimo, che costituisce il momento in cui matura l'aspettativa del ricorrente alla valutazione di ammissibilità dell'impugnazione (Sez. 3, n. 54693 del 04/10/2018, P. , Rv. 274132; Sez. 3, n. 843 del 15/11/2019 dep. 2020, Olmo, Rv. 277440; Sez. 4, n. 7982 del 11/02/2021, La Mura, Rv. 280599).
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al paga- mento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte civile ricorrente al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute da Mansuino Lucia che liquida in euro tremila oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021 Il onsigliere es nsore Il • esidente zo P Ila Francesco aia Ciampi 'i/DEPOSIT