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Ordinanza — n. 31767/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31767/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31767/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Bachir Omar ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge in punto di mancato inquadramento dei fatti ai sensi dell'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 e con un secondo motivo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze atte- nuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31767/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73 co. 5 Dpr. 309/90 e con un secondo motivo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze atte- nuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Parole chiave

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motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate circostanze attenuanti verosimiglianza dei motivi d'asilo riesame della domanda d'asilo assenza di caso di rigore
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACHIR OMAR nato il 19/03/1969 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 14847/2021 R.G.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Bachir Omar ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge in punto di mancato inquadramento dei fatti ai sensi dell'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 e con un secondo motivo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze atte- nuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. La motivazione nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto. Quanto al primo motivo, l'inammissibilità è di palmare evidenza in quanto si lamenta il mancato riconoscimento dell'ipotesi di reato meno grave di cui all'art. 73 co. 5 DPR. 309/90 laddove, fin dal primo grado, la condanna dell'odierno ricor- rente è avvenuta proprio per il reato di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90.

Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, in quanto i giudici del gravame del merito hanno dato motivato conto del loro diniego di con- cessione delle circostanze attenuanti generiche e di ritenere da confermare la pena irrogata dal primo giudice valutando, negativamente per l'odierno ricorrente, la circostanza che lo stesso, peraltro d'età matura, risulti gravato da numerosissimi precedenti per reati sia in materia di stupefacenti che contro il patrimonio, anche connotati dall'uso della violenza alle persone, e da varie pendenze in materia di stupefacenti, abbia utilizzato diversi "alias" in ogni parte d'Italia, come risulta dall'elenco dei precedenti dattiloscopici, non risulti avere una occupazione lavora- tiva, non ha una sistemazione abitativa stabile, non abbia titolo di soggiorno, pur vivendo in Italia da circa 30 anni, e, dunque, da una parte dimostri un'estrema disinvoltura nella commissione di reati e, dall'altra, debba ritenersi che viva del provento di detta attività.

Il provvedimento impugnato appare, dunque, collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'as- solvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considera- zione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comun- que rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così N. 14847/2021 R.13.

Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale). Va ricordato che questa Corte di legittimità ha anche chiarito che, con un indirizzo assolutamente prevalente, che è legittima in tali casi la doppia valuta- zione dello stesso elemento (ad esempio la gravità della condotta) purché operata a fini diversi, come possono essere il riconoscimento del fatto di lieve entità, la determinazione della pena base, o la concessione ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche (cfr. ex multis Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rv. 264378;

Sez. 2, n. 933 dell'11/10/2013 dep. 2014, Rv. 258011; Sez. 4, n. 35930 del 27/6/2002, Rv. 222351).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021 Il C sigliere es ensore Il P