Ordinanza — n. 31766/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARR ELHADJI ALIOU nato il 07/01/1990 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato SARR Elhadji Aliou ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Torino ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73 c. 5, d.P.R. 309/90 (detenzione illecita di gr. 6.515 di cocaina, con un principio attivo dal quale potevano trarsi n. 27,73 dosi singole, suddivisa in 14 involucri custoditi all'interno del cavo orale).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31766/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato SARR Elhadji Aliou ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Torino ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73 c. 5, d.P.R. 309/90 (detenzione illecita di gr. 6.515 di cocaina, con un principio attivo dal quale potevano trarsi n. 27,73 dosi singole, suddivisa in 14 involucri custoditi all'interno del cavo orale).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARR ELHADJI ALIOU nato il 07/01/1990 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato SARR Elhadji Aliou ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Torino ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73 c. 5, d.P.R. 309/90 (detenzione illecita di gr. 6.515 di cocaina, con un principio attivo dal quale potevano trarsi n. 27,73 dosi singole, suddivisa in 14 involucri custoditi all'interno del cavo orale).
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), oltre che afferenti al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni del tutto coerenti con i parametri legali di cui all'art. 133 cod. pen.
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Francesco Matia piampi DEPOSITATA