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Ordinanza — n. 31765/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31765/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31765/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Fall Abdul ricorre avverso la sentenza in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata ritenuta prevalenza delle pur concesse circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. La Corte territoriale ha dato atto con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune dal denunciato vizio di legittimità- di avere valutato che, alla luce della personalità dell'imputato e del comportamento processuale tenuto (laddove, fermato per avere deglutito alla presenza degli ope- ranti gli ovuli contenenti sostanza stupefacente, poi evacuati, non ha ammesso in sede di convalida le sue responsabilità) non vi fosse alcun elemento idoneo a di- sporre un più favorevole bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche già generosamente ritenute dal primo giudice.

Regesto Legislator

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art. 69 cod. pen; Ordinanza — n. 31765/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Un., n. 10713 del 25/02/2010, Con- taldo, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell'8/6/2017; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Montanino Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298). E nel giudizio ex art. 69 cod. pen., così come nella determinazione, in misura inferiore a quella massima consentita dalla legge, della riduzione di pena dovuta al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può valorizzare anche i precedenti penali relativi a reati de- penalizzati o estinti, trattandosi di fattispecie che rimangono significative di una predisposizione dell'imputato a violare la legge penale (cfr.

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti circostanze attenuanti disturbo dell'adattamento allegazioni inverosimili sospensione della procedura di fallimento deducibilità delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 69 cod. pen
E nel giudizio ex art. 69 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL ABDUL nato il 01/09/1983 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 14842/2021 R.G.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Fall Abdul ricorre avverso la sentenza in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata ritenuta prevalenza delle pur concesse circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. La Corte territoriale ha dato atto con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune dal denunciato vizio di legittimità- di avere valutato che, alla luce della personalità dell'imputato e del comportamento processuale tenuto (laddove, fermato per avere deglutito alla presenza degli ope- ranti gli ovuli contenenti sostanza stupefacente, poi evacuati, non ha ammesso in sede di convalida le sue responsabilità) non vi fosse alcun elemento idoneo a di- sporre un più favorevole bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche già generosamente ritenute dal primo giudice.

La sentenza impugnata si colloca pertanto nell'alveo del consolidato e con- divisibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di- screzionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la solu- zione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adegua- tezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Un., n. 10713 del 25/02/2010, Con- taldo, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell'8/6/2017; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Montanino Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298). E nel giudizio ex art. 69 cod. pen., così come nella determinazione, in misura inferiore a quella massima consentita dalla legge, della riduzione di pena dovuta al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può valorizzare anche i precedenti penali relativi a reati de- penalizzati o estinti, trattandosi di fattispecie che rimangono significative di una predisposizione dell'imputato a violare la legge penale (cfr.

Sez. 5, n. 45423 del 6/10/2004, Mignogna ed altri, Rv. 230579).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente N. 14842/2021 R.G. al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021