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Ordinanza — n. 31764/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31764/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31764/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Diallo Abdoul (CUI: 02CDBQX) ricorre, avverso la sentenza di cui in epi- grafe deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla con- gruità della pena irrogata. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Il ricorrente, in poche righe, si limita ad affermare che l'entità della pena è stata motivata con una mera formula di stile. Ebbene, è di palmare evidenza come i motivi in questione non si coniughino alla enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non siano scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità. La motivazione della Corte di appello in punto di dosimetria della pena, con il richiamo alla gravità intrinseca del fatto, tenuto presente il numero di dosi medie (cento) pronte per lo spaccio e alla personalità dell'imputato, appare logica e con- grua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legittimità.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31764/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Il ricorrente, in poche righe, si limita ad affermare che l'entità della pena è stata motivata con una mera formula di stile. Ebbene, è di palmare evidenza come i motivi in questione non si coniughino alla enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non siano scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità. La motivazione della Corte di appello in punto di dosimetria della pena, con il richiamo alla gravità intrinseca del fatto, tenuto presente il numero di dosi medie (cento) pronte per lo spaccio e alla personalità dell'imputato, appare logica e con- grua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legittimità.

Parole chiave

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commisurazione della pena per stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti proporzionalità della pena adeguamento della pena guida in stato di ebbrezza qualificata remissione della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIALLO ABDOUL (CUI:02CDBQX) nato il 18/02/1975 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 14827/2021 R.G.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Diallo Abdoul (CUI: 02CDBQX) ricorre, avverso la sentenza di cui in epi- grafe deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla con- gruità della pena irrogata. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Il ricorrente, in poche righe, si limita ad affermare che l'entità della pena è stata motivata con una mera formula di stile. Ebbene, è di palmare evidenza come i motivi in questione non si coniughino alla enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non siano scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità. La motivazione della Corte di appello in punto di dosimetria della pena, con il richiamo alla gravità intrinseca del fatto, tenuto presente il numero di dosi medie (cento) pronte per lo spaccio e alla personalità dell'imputato, appare logica e con- grua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legittimità.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021 Il nisigliere es sore Il Presideknte F