Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to factual complaints lacking critical analysis of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Thomas Bettini inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged his conviction for drug possession and other crimes, but the court found his complaints focused on factual disputes rather than a critical analysis of the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 133, c.p.; The appeal is inadmissible if it is based on factual complaints without a necessary critical analysis of the arguments supporting the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BETTINI THOMAS nato a CESENA il 14/07/1978 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato BETTINI Thomas ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato quella del Tribunale di Forlì di condanna del predetto per i reati di cui all'art. 73 c. 5, d.P.R. 309/90 (detenzione illecita di gr. .44 circa di eroina e un grammo circa di hashish, nonché per i reati di cui all'art. 337 e 576, nn. 1 e 5 -bis, 582 e 585 cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), oltre che afferenti al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni del tutto coerenti con i parametri legali di cui all'art. 133 c.p.
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Francesco t4arift