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Ordinanza — n. 31760/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to specific grounds not being compared with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31760/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the specific grounds raised by the appellant were not compared with the reasoning provided by the Court of Appeal. The appellant argued for non-punishment, excessive sentencing, and legal errors, but the appeal merely reproduced these complaints without engaging with the lower court's specific arguments. Consequently, the court ruled that the appeal failed its fundamental function of offering a reasoned critique against the contested decision.

Regesto Legislator

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.: The cassation appeal must specifically compare the grounds of criticism with the reasoning of the contested decision; otherwise, it is inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissible appeal specific grounds reasoning comparison art. 581 cod. proc. pen. gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza pene condizionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584
Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HABASSI SEIFEDDINE nato il 09/04/1997 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; 4f Motivi della decisione 1. Habassi Seifeddine ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Verona il 7 luglio 2020 in ordine al reato di cui agli artt.81, comma 2, 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Verona 3 maggio 2019. L'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione circa l'insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen., eccessività della pena e vizio di motivazione sul punto, erronea qualificazione giuridica del fatto.

2. Il ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso è inammissibile perché aspecifico. Lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale in replica alle censure inerenti al trattamento sanzionatorio, il presente ricorso sviluppa una censura non sottoposta all'esame del giudice di appello ed ulteriori censure mediante rubriche prive di contenuto. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 luglio 2021 esten