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Ordinanza — n. 31759/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31759/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31759/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Savio Lo Verde ricorre, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'affermazione di re- sponsabilità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Il ricorrente, in poche righe, si limita ad affermare che la sentenza impugnata "non esplicita chiaramente i criteri di valutazione che sulla base di quelle prove consentono di pervenire alle conclusioni alle quali è pervenuto" e che "in poche righe si dà atto della colpevolezza del ricorrente con riferimento ai fatti allo stesso contestati senza che vi sia un percorso motivazionale a tal proposito" I motivi in questione, pertanto non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31759/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Il ricorrente, in poche righe, si limita ad affermare che la sentenza impugnata "non esplicita chiaramente i criteri di valutazione che sulla base di quelle prove consentono di pervenire alle conclusioni alle quali è pervenuto" e che "in poche righe si dà atto della colpevolezza del ricorrente con riferimento ai fatti allo stesso contestati senza che vi sia un percorso motivazionale a tal proposito" I motivi in questione, pertanto non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Parole chiave

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motivi di revisione difetto di motivazione invocazione di motivi legali motivi di rigore motivi che possono invocarsi motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO VERDE SAVIO nato a PALERMO il 20/03/1979 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;N. 14619/2021 R.G.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Savio Lo Verde ricorre, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'affermazione di re- sponsabilità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Il ricorrente, in poche righe, si limita ad affermare che la sentenza impugnata "non esplicita chiaramente i criteri di valutazione che sulla base di quelle prove consentono di pervenire alle conclusioni alle quali è pervenuto" e che "in poche righe si dà atto della colpevolezza del ricorrente con riferimento ai fatti allo stesso contestati senza che vi sia un percorso motivazionale a tal proposito" I motivi in questione, pertanto non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità. La motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legittimità.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021 Il C sigliere est nsore Il Presid nte enzo Pe Francesco Maa Ciampi '