Italian Court dismisses appeals against drug trafficking conviction for insufficient sentencing justification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Diop Abdou and Gueye Rahime inadmissible regarding their drug trafficking conviction. The appellants argued that the lower courts failed to provide sufficient reasoning for rejecting a sentence reduction request. The court ruled that detailed motivation is only required when the sentence is near the maximum or above average, which was not the case here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The court's decision to impose a sentence near the minimum or average of the statutory range is not subject to review and does not require specific detailed justification regarding sentencing criteria.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DIOP ABDOU nato il 24/04/1976 GUEYE RAHIME nato il 10/05/1997 avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Diop Abdou e Gueye Rahime hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Torino il 18 gennaio 2017 in ordine al reato di cui agli artt.81, comma 2, 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commessi in Torino il 3 ottobre 2015 e nell'arco dei tre mesi antecedenti e il 23 settembre 2015 e nell'anno antecedente. Gli esponenti lamentano erronea applicazione dell'art.73, comma 5, T.U. Stup. in ragione del fatto che i giudici di merito hanno ritenuto irricevibile la domanda di riduzione della pena di mesi 8 di reclusione ed euro 3.000,00 a fronte di plurime cessioni di sostanze particolarmente dannose per la salute quali cocaina e crak.
2. I ricorsi sono inammissibili. Si richiama, quanto all'onere motivazionale del giudice in punto determinazione della pena, il costante orientamento della Corte di legittimità (Sez. U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 24593101; Sez. 3 n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 27069401; Sez. 4 n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi, Rv. 26533201). Occorre inoltre ricordare, in merito alla determinazione della pena, che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede quante volte la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la sola scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Ry.25835601; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.25619701).
3. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 luglio 2021 Il 1 gliere estensore Il Preside t, m. ° .geni. errao Francesc