Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding agreed penalty under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a sentence applying an agreed penalty for crimes committed before August 2017, arguing a lack of reasoning on the penalty's proportionality. The court ruled that such appeals are strictly prohibited for sentences issued under the agreed penalty procedure initiated after August 3, 2017, as the alleged defect does not relate to the defendant's will or legal qualification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.; Appeals for cassation are inadmissible if based on manifestly unfounded grounds not permitted for sentences issued under the agreed penalty procedure initiated after August 3, 2017.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: THARTORI YLLI nato il 06/06/1970 avverso la sentenza del 01/12/2020 del GIP TRIBUNALE di MILANO Cl—ato avviso alle parti_j udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Thartori oylli, proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Ii. '.._.Vindicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1-bis e 6, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, 4 I.n.146/2006 commesso in Perugia, Modena e Barberino di Mugello il data anteriore e prossima al mese di settembre 2008. L'esponente lamenta violazione di legge per la mancata motivazione circa la congruità della pena applicata in continuazione.
2. Il ricorso è inammissibile. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta per motivi manifestamente infondati (si confronti la richiesta di applicazione di pena concordata) e non consentiti, ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sentenze emesse ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. su istanza di patteggiamento proposta in data successiva al 3 agosto 2017. Valgono in tal caso i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dal citato art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che non ammette tale impugnazione per il vizio qui dedotto, pacificamente non attinente all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
3. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 14 luglio 2021 Il C r. lier stensore Il Presid:énte u enia er ao Francesco fr( rp Ciampi IN CANCELLERIr- 3