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Ordinanza — n. 31755/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges factual evaluation reserved for trial judges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31755/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower courts erred in their inferential reasoning regarding criminal responsibility and the sufficiency of quantitative evidence. The court rejected these claims, affirming that the Supreme Court lacks the power to re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of evidence for that of the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of evidence, as the exclusive power to weigh facts and apply discretion lies with the judge of the merits.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual evaluation exclusive judicial discretion review evidence weight assessment criminal responsibility proof carenza di credibilità oggettiva mancata prova di parzialità falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (capo A) ed agli artt.337, 61 n.2 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta
Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita
Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CINQUEPALMI ANTONIO nato a CERIGNOLA il 07/03/1992 avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Cinquepalmi Antonio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia il 6 marzo 2017 in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (capo A) ed agli artt.337, 61 n.2 cod. pen. (capo B) commesso in Cerignola il giorno 8 ottobre 2016.

L'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio inferenziale della responsabilità dell'imputato sulla base degli elementi probatori, interpretati senza prendere in considerazione gli elementi di segno opposto, non essendo il criterio quantitativo prova sufficiente del reato a fronte delle giustificazioni rese dall'imputato, né essendo il tentativo di occultamento dimostrativo della finalità di spaccio in assenza di altri elementi indiziari che contrastassero la versione della provvista destinata al fabbisogno personale.

Nel verbale di arresto, si assume, non era riportato che la condotta di guida dell'imputato, accusato di essersi dato alla fuga dopo l'intimazione dell'alt dei Carabinieri, fosse dovuta alla presenza dei militari piuttosto che all'imperizia del conducente.

2. Il ricorso è inammissibile. Esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art.606 lett.

e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura dei sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta, preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181).

Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente invoca, in realtà, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio ed una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così decip.il 14 luglio 2021 Il igliere stensore Il Pre id te Euge ao